Capo II
Art. 42
Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
In vigore dal 1 mar 2008
Modalità di applicazione dell', comma 39, e
dell', comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
1. Dopo il comma 39 dell' della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è inserito il seguente: "39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea".
2. All', comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "sulla spesa," sono inserite le seguenti: "nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,".
2-bis. Al comma 132 dell' della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Nel limite massimo di 500.000 euro annui" sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248#art-42