Capo II

Art. 39

Proroghe in materia radiotelevisiva

In vigore dal 28 feb 2010
1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. 2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all', comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente è prorogato fino all'annualità 2009. 2-bis. Il termine annuale di cui all', comma 6, del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall', comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008 è prorogato di sei mesi. 2-ter. All', comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all' svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato". 2-quater. Il regolamento di cui all', comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dal comma 2-ter del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2-quinquies. All', comma 3, terzo e sesto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole: "negli ultimi cinque anni" sono soppresse.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248#art-39

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