Sez. III

Art. 6

Proroghe in materia previdenziale

In vigore dal 1 mar 2008
1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su "Previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e della presentazione, a tale fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) è prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti.... 2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31. 2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all' della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nei confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste dall', comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è comunque prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248#art-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo