Capo I›Sez. I
Art. 2
Proroga di termini in materia di difesa
In vigore dal 9 ott 2010
1. All', comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: "al 2007" sono sostituite dalle seguenti: "al 2008".
2. All', comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: "Sino all'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "Sino all'anno 2016".
3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "fino all'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2015".
3-bis. All', comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: "10 anni" sono sostituite dalle seguenti: "11 anni".
3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
4-bis. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 2, lettera a), la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2015"; b) all', comma 5, lettera a), la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2015"; c) all'articolo 53, comma 2, la parola: "2008" è sostituita dalla seguente: "2012";
d) alla nota [5] dell'allegata Tabella 1, la parola: "2011" è sostituita dalla seguente: "2015".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248#art-2