Capo II
Art. 43
Accantonamenti
In vigore dal 1 mar 2008
1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell', comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
1-bis. All', comma 796, lettera a), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: ", preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248#art-43