Capo III

Art. 47

Modifiche all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

In vigore dal 1 mar 2008
1. Al comma 24 dell' della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: "a decorrere dal 1° agosto 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità di cui al comma 29 dell' della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico". 2. Il secondo periodo del comma 24 dell' della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso. 3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all', comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008- 2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248#art-47

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