Art. 7
In vigore dal 2 mar 1986
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE VITO, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della
programmazione economica
ZAMBERLETTI, Ministro per la protezione civile
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 marzo 1986
Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 20
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1986-02-28;48#art-7