Art. 4

Contributo per la riparazione

In vigore dal 2 mar 1986
1. Le spese di riparazione di unità immobiliari aventi superficie superiore a quella ammessa a contributo ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a domanda, possono gravare sul medesimo contributo, sempre che il complessivo onere non ecceda quello previsto per la prima e le altre unità. 2. Nella ipotesi prevista dal precedente comma, non compete il contributo pluriennale costante previsto dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1986-02-28;48#art-4

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