Art. 6
Avviamento al lavoro dei giovani
In vigore dal 14 ago 1986
Nelle regioni Campania e Basilicata le commissioni regionali per l'impiego individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e fatte salve le precedenti deliberazioni, i bacini di mano d'opera con riferimento ai comuni disastrati ovvero alle comunità montane di cui all'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, dai quali le imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge medesima dovranno attingere la manodopera, anche in deroga alla normativa vigente.
Entro lo stesso termine determinano i criteri e le modalità di avviamento al lavoro presso le indicate imprese, dei disoccupati e dei giovani da assumere con contratto di formazione e lavoro, nati o residenti, all'epoca dell'evento sismico, in detti bacini.Fino al 31 dicembre 1986 i contratti di formazione e lavoro dovranno realizzarsi almeno per il 50 per cento per chiamata numerica alle competenti commissioni.
Le tue annotazioni
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