Art. 2

Strumenti urbanistici

In vigore dal 14 ago 1986
1. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano entro il 30 settembre 1986 il piano regolatore generale tenendo conto delle esigenze connesse con gli eventi sismici, fermi restando i poteri sostitutivi di competenza delle regioni. 2. Resta ferma la potestà dei comuni, al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione, di apportare varianti ai piani esecutivi anche successivamente all'adozione del piano regolatore con le procedure di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. 3. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati sprovvisti anche di uno solo dei piani esecutivi di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, lo adottano entro il 30 settembre 1986. In caso di inutile decorso dei termini, le spese per la redazione degli strumenti urbanistici, previsti dal presente articolo non potranno gravare sui fondi assegnati ai sensi dell' della legge 14 maggio 1981, n. 219. 4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 18 APRILE 1986, N.119. 5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 18 APRILE 1986, N.119. 6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 18 APRILE 1986, N.119. 7. All'articolo 30 della legge 14 maggio 1981, n. 219, le parole: "di cui alla lettera a)", sono sostituite dalle parole: "di cui alle lettere a) e b)".

Note all'articolo

  • Il D.L. 30 giugno 1986, n. 309, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 1986 n. 309, ha disposto (con l'art. 1) che "I termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono prorogati al 31 dicembre 1986".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1986-02-28;48#art-2

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