Art. 1 bis

In vigore dal 26 apr 1986
1. Il fondo di cui all'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 12 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è trasferito entro il 30 giugno 1986 alle regioni Campania e Basilicata, le quali sono tenute a ripartirlo secondo criteri definiti dai rispettivi consigli regionali entro e non oltre il 31 dicembre 1986.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legge:1986-02-28;48#art-1-bis

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