Art. 1 bis

Art. 1 bis

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In vigore dal 26 apr 1986
1. Il fondo di cui all'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 12 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è trasferito entro il 30 giugno 1986 alle regioni Campania e Basilicata, le quali sono tenute a ripartirlo secondo criteri definiti dai rispettivi consigli regionali entro e non oltre il 31 dicembre 1986.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1986-02-28;48#art-1-bis