Art. 3
Parte strettamente correlata al debitore
In vigore dal 30 mar 2026
Parte strettamente correlata al debitore
1. Ai fini del titolo II, le parti strettamente correlate al debitore comprendono:
a)
se il debitore è una persona fisica:
i)
il coniuge o il partner del debitore;
ii)
gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle del debitore, o del coniuge o del partner del debitore, e i coniugi o partner di tali persone;
iii)
le persone che vivono nel nucleo familiare del debitore;
iv)
le persone con accesso a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore, che hanno la possibilità di controllare le operazioni del debitore, anche nel caso in cui lavorino per il debitore in base a un contratto di lavoro o siano in un rapporto di lavoro con il debitore;
v)
le persone giuridiche nelle quali il debitore o una delle persone di cui ai punti da i) a iv) è membro degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza; oppure
vi)
le persone giuridiche nelle quali il debitore o una delle persone di cui ai punti da i) a iv) svolge compiti che prevedono l’accesso a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore;
b)
se il debitore è una persona giuridica:
i)
i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza del debitore;
ii)
i detentori di strumenti di capitale con una partecipazione di controllo nel debitore;
iii)
le persone che svolgono funzioni analoghe a quelle svolte dalle persone di cui al punto i);
iv)
le persone che sono strettamente correlate, in conformità della lettera a), alle persone elencate ai punti i), ii) e iii) della presente lettera.
2. Ai fini del titolo IV, le parti strettamente correlate al debitore comprendono le persone di cui al paragrafo 1 e qualsiasi altra persona, comprese le persone giuridiche, che hanno un accesso preferenziale a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore.
3. L’esistenza di una stretta correlazione tra una parte e il debitore è determinata con riferimento a quanto segue:
a)
ai fini del titolo II, il giorno in cui è stato perfezionato l’atto giuridico oggetto di un’azione revocatoria o il periodo di tre mesi antecedente al perfezionamento dell’atto giuridico;
b)
ai fini del titolo IV, il giorno in cui inizia la fase di liquidazione della procedura di pre-pack o il periodo di almeno sei mesi antecedente all’avvio della fase di liquidazione.
Il paragrafo 1 e il paragrafo 3, lettera a), del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, alle persone strettamente correlate alle parti che hanno beneficiato di un atto giuridico nullo, annullabile o inefficace di cui all’, paragrafo 2, secondo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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