Art. 2

Definizioni

In vigore dal 30 mar 2026
Definizioni 1.   Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti: a) «amministratore delle procedure di insolvenza»: una persona o organismo che ricopre una o più delle funzioni elencate all’, punto 5, del regolamento (UE) 2015/848 e all’, paragrafo 1, punto 12 della direttiva (UE) 2019/1023; b) «organo giurisdizionale»: un organo giudiziario di uno Stato membro; c) «registri dei conti bancari»: i meccanismi centralizzati automatici, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, istituiti a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1640; d) «registri centrali dei titolari effettivi»: i registri centrali nazionali che contengono informazioni sulla titolarità effettiva e i sistemi di interconnessione di tali registri di cui all’ della direttiva (UE) 2024/1640; e) «informazioni sui conti bancari»: le informazioni di cui all’, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1640; f) «atto giuridico»: ai fini del titolo II, qualsiasi comportamento umano deliberato che produca effetti giuridici; g) «contratto ineseguito»: un contratto tra il debitore e una o più controparti ai sensi del quale le parti hanno ancora obblighi da adempiere al momento dell’apertura della procedura di insolvenza nella fase di liquidazione a norma del titolo IV, ad eccezione degli accordi di netting, compresi accordi di netting per close-out, nei mercati finanziari, nei mercati dell’energia e nei mercati dei prodotti di base, laddove tali accordi siano opponibili a norma delle legislazioni nazionali in materia di insolvenza, e ad eccezione dei contratti finanziari; h) «verifica del migliore soddisfacimento dei creditori»: una verifica che si ritiene soddisfatta se stabilisce che nessun creditore sarebbe in una situazione peggiore nella liquidazione nel contesto della procedura di pre-pack rispetto a quella in cui sarebbe se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione in caso di liquidazione atomistica oppure, ove previsto dagli Stati membri, nel caso del migliore scenario alternativo possibile; i) «finanziamento temporaneo»: qualsiasi nuova assistenza finanziaria fornita da un creditore esistente o da un nuovo creditore, che preveda, come minimo, un’assistenza finanziaria nel corso della procedura di pre-pack e che sia ragionevole e immediatamente necessaria affinché l’impresa del debitore, o parte di essa, continui a operare, o mantenga o aumenti il suo valore; j) «comitato dei creditori»: organo rappresentativo dei creditori a norma del titolo VI; k) «procedura di pre-pack»: una procedura, comprendente una fase di preparazione e una fase di liquidazione, che consente la vendita dell’intera impresa del debitore, o di parte di essa, in regime di continuità aziendale al miglior offerente nel corso della procedura di insolvenza; l) «fase di preparazione»: la fase della procedura di pre-pack finalizzata a trovare un acquirente adeguato per l’impresa del debitore, o per parte di essa; m) «fase di liquidazione»: la fase della procedura di pre-pack finalizzata ad approvare ed eseguire la vendita dell’impresa del debitore, o di parte di essa, e a ripartire il ricavato tra i creditori. 2.   Ai fini della presente direttiva, i concetti di «insolvenza» e di «amministratori» sono da intendersi come definiti ai sensi del diritto nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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