Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 30 mar 2026
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce norme comuni per quanto riguarda:
a)
le azioni revocatorie;
b)
il rintracciamento dei beni appartenenti alla massa fallimentare;
c)
la procedura di pre-pack;
d)
l’obbligo degli amministratori di presentare una domanda di apertura di una procedura di insolvenza;
e)
i comitati dei creditori;
f)
la scheda recante le informazioni chiave.
2. I titoli II, III e VI della presente direttiva si applicano alle procedure concorsuali, quali definite all’, punto 1, del regolamento (UE) 2015/848, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza, ad eccezione delle procedure di ristrutturazione preventiva.
Il titolo II non si applica alle procedure temporanee.
3. La presente direttiva non si applica laddove il debitore sia:
a)
un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione quali definite all’, punti 1 e 4, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21);
b)
un ente creditizio quale definito all’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22);
c)
un’impresa di investimento o un organismo di investimento collettivo quali definiti all’, paragrafo 1, punti 2 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
d)
una controparte centrale quale definita all’, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);
e)
un depositario centrale di titoli quale definito all’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (24);
f)
un altro ente finanziario o entità di cui all’, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (25);
g)
un ente pubblico ai sensi del diritto nazionale;
h)
una persona fisica che non è un imprenditore.
4. Gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i debitori che sono entità finanziarie diverse da quelle di cui al paragrafo 3, che prestano servizi finanziari cui si applicano regimi speciali in virtù dei quali le autorità nazionali di vigilanza o di risoluzione sono investite di ampi poteri di intervento paragonabili a quelli in relazione alle entità finanziarie di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri comunicano tali regimi speciali alla Commissione.
5. I titoli IV e VI si applicano ai debitori che sono persone giuridiche.
6. Gli Stati membri possono decidere di applicare il titolo VI della presente direttiva solo ai debitori che sono grandi imprese ai sensi dell’, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE.
Storico versioni
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