Art. 6
Recepimento
In vigore dal 11 mar 2025
Recepimento
1. Gli Stati membri possono applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’, punti 2) e 3), della presente direttiva a decorrere dal 14 aprile 2025. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2026, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 1o gennaio 2027.
3. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2028, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 1o luglio 2028.
In deroga al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all’, punto 1), non prima del 1o luglio 2028 e non oltre il 1o gennaio 2030.
4. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2029, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 1o luglio 2029.
5. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2030, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’ della presente direttiva.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 1o luglio 2030.
In deroga al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri che al 1o gennaio 2024 imponevano un obbligo nazionale di comunicazione digitale per singola operazione in tempo reale o che hanno ottenuto un’autorizzazione sulla base dell’articolo 395 anteriormente al 1o gennaio 2024 che consente loro di istituire tale obbligo, ovvero, ove tale autorizzazione non fosse necessaria, che hanno adottato anteriormente al 1o gennaio 2024 norme nazionali che prevedono l’introduzione di tale obbligo nazionale di comunicazione digitale per singola operazione in tempo reale, applicano le misure dell’, punto 5, relative all’articolo 218, e le misure dell’, punto 19, relative agli articoli 271 bis e 271 ter, entro il 1o gennaio 2035, per quanto riguarda la fatturazione e la comunicazione elettroniche nazionali. Se la relazione intermedia di valutazione di cui all’articolo 271 quater rivela l’esistenza di carenze, la Commissione valuta la necessità di ulteriori misure e, se necessario, presenta un’adeguata proposta al fine di posticipare tale termine fino a quando tali carenze non siano state colmate.
6. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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