Art. 3
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o luglio 2028
In vigore dal 11 mar 2025
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o luglio 2028
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 28 bis
1. Fatto salvo l’articolo 28, si considera che un soggetto passivo che facilita, mediante l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la prestazione, all’interno dell’Unione, di servizi di locazione di alloggi a breve termine, segnatamente la locazione ininterrotta di alloggi alla stessa persona per un massimo di 30 notti, o di trasporto di passeggeri su strada, abbia ricevuto e prestato esso stesso detti servizi a meno che il prestatore di tali servizi abbia:
a)
fornito al soggetto passivo che facilita la prestazione il numero di identificazione ai fini dell’IVA attribuito negli Stati membri in cui ha luogo la prestazione o il numero di identificazione ad esso attribuito a norma dell’articolo 362 o dell’articolo 369 quinquies; e
b)
dichiarato al soggetto passivo che facilita la prestazione che applicherà l’IVA dovuta su tale prestazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, per servizi di trasporto di passeggeri su strada prestati all’interno dell’Unione si intende la parte del servizio effettuata tra due punti dell’Unione.
3. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle prestazioni effettuate nell’ambito del regime speciale previsto nel titolo XII, capo 3.
4. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto passivo che facilita la prestazione di cui al paragrafo 1 approvi il numero di identificazione ai fini dell’IVA di cui alla lettera a) di tale paragrafo, utilizzando i mezzi appropriati stabiliti conformemente al diritto nazionale.
5. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione di tale paragrafo le prestazioni di servizi di locazione di alloggi a breve termine, o di servizi di trasporto di passeggeri su strada o di entrambi effettuate nel loro territorio nell’ambito del regime speciale previsto nel titolo XII, capo 1, sezione 2.
6. Se applica l’opzione di cui al paragrafo 5, uno Stato membro ne informa il comitato IVA. La Commissione pubblica un elenco completo degli Stati membri che si sono avvalsi di tale opzione.
7. Entro il 1o luglio 2033 la Commissione presenta al Consiglio una relazione di valutazione del funzionamento del presente articolo e dell’applicazione delle norme IVA relative ai servizi di facilitazione, compresi l’impatto sul funzionamento del mercato interno e l’efficacia della riscossione dell’IVA. La Commissione presenta una proposta legislativa appropriata, se lo ritiene necessario.»
;
2)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 46 bis
Il luogo della prestazione di servizi di facilitazione resi a persone che non sono soggetti passivi, mediante l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, è il luogo in cui viene effettuata l’operazione principale in conformità della presente direttiva.»
;
3)
l’articolo 135 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«In deroga al primo comma, la lettera a), si considera che la locazione ininterrotta di alloggi alla stessa persona per un massimo di 30 notti abbia una funzione analoga a quella del settore alberghiero, fatti salvi i criteri, le condizioni e le limitazioni stabiliti dagli Stati membri.»
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Gli Stati membri comunicano al comitato IVA, prima del 1o luglio 2028, il testo delle principali disposizioni di diritto interno in cui indicano i criteri, le condizioni e le limitazioni di cui al paragrafo 2, secondo comma).
Entro il 31 dicembre 2028, sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione pubblica un elenco completo dei criteri, delle condizioni e delle limitazioni che gli Stati membri fissano in relazione al paragrafo 2, secondo comma.»
;
4)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 136 ter
Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e prestato servizi in conformità dell’articolo 28 bis, gli Stati membri esentano la prestazione di tali servizi a tale soggetto passivo.»
;
5)
L’articolo 138 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Il primo comma, lettera b), del presente paragrafo non si applica ai trasferimenti dichiarati nell’ambito del regime speciale previsto al titolo XII, capo 6, sezione 5.»
;
b)
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro, che beneficerebbero delle esenzioni di cui al paragrafo 1 e alle lettere a) e b) del presente paragrafo se fossero effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo.»
;
6)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 172 bis
Se si ritiene che un soggetto passivo abbia ricevuto e prestato servizi a norma dell’articolo 28 bis, tali prestazioni non incidono sul diritto a detrazione di tale soggetto passivo, indipendentemente dal fatto che l’IVA sia detraibile in relazione a tali prestazioni.»
;
7)
l’articolo 194 è sostituito dal seguente:
«Articolo 194
1. Fatti salvi gli articoli 195 e 196, se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito e non identificato ai fini dell’IVA, mediante un numero individuale di identificazione IVA di cui all’articolo 214, nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, il debitore dell’imposta è il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi se tale persona è già identificata ai fini dell’IVA nello Stato membro.
Inoltre, se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, gli Stati membri possono prevedere, alle condizioni da essi definite, che il debitore dell’imposta debba essere il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo-rivenditore quale definito all’articolo 311, paragrafo 1, punto 5), quando i beni sono soggetti all’IVA secondo il regime speciale di cui al titolo XII, capo 4, sezione 2.»
;
8)
all’articolo 222, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall’articolo 138 o per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi per le quali l’imposta è dovuta dall’acquirente dei beni o dal destinatario dei servizi a norma degli articoli 194 e 196, la fattura è emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta.»
;
9)
all’articolo 226, il punto 4) è sostituito dal seguente:
«4)
il numero d’identificazione IVA dell’acquirente o del destinatario, di cui all’articolo 214, con il quale ha ricevuto una cessione di beni o una prestazione di servizi per la quale tale acquirente o destinatario è debitore dell’imposta o una cessione di beni di cui all’articolo 138, eccetto nei casi in cui ci si avvale del regime speciale previsto nel titolo XII, capo 6, sezione 5;»
10)
l’articolo 242 bis è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la prestazione, all’interno dell’Unione, di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di servizi di trasporto di passeggeri su strada, e si ritiene che tale persona non abbia ricevuto e prestato essa stessa tali servizi a norma dell’articolo 28 bis, il soggetto passivo che facilita la prestazione è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali prestazioni. Tale documentazione è sufficientemente dettagliata da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri in cui tali prestazioni o cessioni sono imponibili di verificare che l’IVA sia stata contabilizzata in modo corretto.»
;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La documentazione di cui ai paragrafi 1 e 1 bis è messa a disposizione per via elettronica, su richiesta, degli Stati membri interessati.
Gli Stati membri possono continuare a chiedere la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 1 bis sia fornita periodicamente e sistematicamente fino a quando non sarà disponibile un accesso automatizzato a tale documentazione.
La documentazione è conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata.»
;
11)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 242 ter
Quando un soggetto passivo trasferisce beni in un altro Stato membro a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, per conto di un altro soggetto passivo, il primo informa il secondo, al più tardi al momento del trasporto o della spedizione, che i suoi beni sono o saranno trasferiti, se il trasferimento non avviene su esplicita richiesta del secondo.»
;
12)
all’articolo 262, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA deposita un elenco riepilogativo contenente i seguenti elementi:
a)
gli acquirenti identificati ai fini dell’IVA ai quali tale soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA ha ceduto beni alle condizioni di cui all’articolo 138, paragrafo 1, e all’articolo 138, paragrafo 2, lettera c), salvo in caso di ricorso al regime speciale previsto nel titolo XII, capo 6, sezione 5;
b)
le persone identificate ai fini dell’IVA alle quali tale soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA ha ceduto beni che sono stati ceduti a tale soggetto passivo tramite gli acquisti dei beni intracomunitari di cui all’articolo 42;
c)
i soggetti passivi e gli enti che non sono soggetti passivi identificati ai fini dell’IVA cui tale soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA ha ceduto beni o prestato servizi, diversi dai beni o servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui l’operazione è imponibile, per i quali l’acquirente o il destinatario è debitore dell’IVA conformemente all’articolo 194, nella misura in cui l’acquirente o il destinatario è identificato ai fini dell’IVA, o a norma dell’articolo 196.»
;
13)
all’articolo 288, primo paragrafo, la letterac) è sostituita dalla seguente:
«c)
l’importo delle operazioni esenti in virtù degli articoli 136 bis e 136 ter, degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;»
;
14)
all’articolo 306 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Il regime speciale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle prestazioni effettuate a norma dell’articolo 28 bis.»
;
15)
al titolo XII, capo 6, il titolo è sostituito dal seguente:
«CAPO 6
Regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni, talune cessioni nazionali di beni o trasferimenti di beni propri
»
;
16)
l’articolo 365 è sostituito dal seguente:
«Articolo 365
La dichiarazione IVA contiene il numero individuale di identificazione IVA per l’applicazione del presente regime speciale e, per ogni Stato membro di consumo in cui l’IVA è dovuta, il valore totale, al netto dell’IVA, delle prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale per le quali il fatto generatore dell’imposta si è verificato nel corso del periodo d’imposta nonché l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Figurano altresì nella dichiarazione IVA le aliquote IVA applicabili e l’importo totale dell’imposta dovuta, se del caso.
Qualora siano necessarie modifiche della dichiarazione IVA fino alla data in cui tale dichiarazione IVA deve essere presentata a norma dell’articolo 364, tali modifiche sono incluse in tale dichiarazione IVA.
Se dopo la data in cui la dichiarazione IVA di un periodo di imposta precedente doveva essere presentata in conformità dell’articolo 364 si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse nella dichiarazione IVA di un periodo di imposta successivo entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione IVA iniziale doveva essere presentata ai sensi di tale articolo. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro di consumo, il periodo di imposta e l’importo dell’IVA in relazione al quale sono richieste le modifiche.»
;
17)
al titolo XII, capo 6, sezione 3, il titolo è sostituito dal seguente:
«sezione 3
REGIME SPECIALE PER LE VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI, PER TALUNE CESSIONI DI BENI ALL’INTERNO DI UNO STATO MEMBRO EFFETTUATE DA UN SOGGETTO PASSIVO E PER TALUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE DA SOGGETTI PASSIVI STABILITI NELLA COMUNITÀ MA NON NELLO STATO MEMBRO DI CONSUMO»
;
18)
l’articolo 369 bis è così modificato:
a)
il punto 2) è così modificato:
i)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Se il soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità e non dispone ivi di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. Per le cessioni di beni senza spedizione o trasporto degli stessi o se la spedizione o il trasporto dei beni ceduti inizia e termina nello stesso Stato membro o conformemente all’articolo 37 o 39, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro in cui ha luogo la cessione. Qualora vi sia più di uno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni o in cui ha luogo la cessione, il soggetto passivo indica quale di questi Stati membri debba essere lo Stato membro di identificazione. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l’anno civile interessato e per i due anni civili successivi;»
;
ii)
è inserito il comma seguente:
«Fatti salvi il primo, il secondo e il terzo comma del presente punto, lo Stato membro di identificazione per il presente regime speciale è lo stesso cui si applica il regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5, se il soggetto passivo è registrato per tale regime speciale.»
;
b)
il punto 3) è così modificato:
i)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
nel caso delle cessioni di beni in uno Stato membro senza spedizione o trasporto degli stessi, o se la spedizione o il trasporto dei beni ceduti inizia e termina nello stesso Stato membro e se tali beni sono ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA a norma dell’, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo, detto Stato membro;»
;
ii)
è aggiunta la seguente lettera:
«d)
nel caso delle cessioni di beni effettuate in conformità degli articoli 36, 37 e 39, se tali beni sono ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA a norma dell’, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo, lo Stato membro in cui si ritiene che la cessione abbia luogo.»
;
19)
l’articolo 369 ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 369 ter
Gli Stati membri autorizzano i seguenti soggetti passivi, diversi da quelli che effettuano esclusivamente cessioni di beni e prestazioni di servizi esenti che non danno diritto a detrazione, ad avvalersi del presente regime speciale:
a)
un soggetto passivo che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni;
b)
un soggetto passivo che facilita le cessioni di beni in conformità dell’articolo 14 bis, paragrafo 2, senza spedizione o trasporto oppure ove lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto sia lo stesso;
c)
un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi a una persona che non è un soggetto passivo;
d)
un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui i beni sono soggetti all’IVA, che cede beni in conformità degli articoli 36, 37 e 39 a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA a norma dell’, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;
e)
un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui i beni sono soggetti all’IVA, che cede beni senza spedizione o trasporto oppure ove la spedizione o il trasporto inizia e termina nello stesso Stato membro a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA a norma dell’, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;
f)
un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro verso il quale i beni sono stati trasferiti nell’ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5, se tali beni sono soggetti all’IVA in conformità dell’articolo 16, 18 o 26, o se è necessaria una rettifica della detrazione, in conformità del titolo X, capo 5.
Il presente regime speciale si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi ammissibili effettuate nella Comunità dal soggetto passivo interessato.»
;
20)
l’articolo 369 octies è sostituito dal seguente:
«Articolo 369 octies
1. La dichiarazione IVA contiene il numero di identificazione IVA di cui all’articolo 369 quinquies e, per ogni Stato membro di consumo, il valore totale al netto dell’IVA e, se del caso, le aliquote IVA applicabili, l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote, e l’IVA totale dovuta per le seguenti cessioni e prestazioni che rientrano nel presente regime speciale per le quali il fatto generatore d’imposta si è verificato nel corso del periodo d’imposta:
a)
vendite a distanza intracomunitarie di beni;
b)
prestazioni di servizi;
c)
cessioni di beni effettuate in conformità degli articoli 36, 37 e 39, ove tali beni siano ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA a norma dell’, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;
d)
cessioni di beni, anche da parte di un soggetto passivo che facilita dette cessioni in conformità dell’articolo 14 bis, paragrafo 2, senza spedizione o trasporto, o se la spedizione o il trasporto inizia e termina nello stesso Stato membro, ove tali beni siano ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA a norma dell’, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;
e)
cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma degli articoli 16, 18 e 26, a seguito di un trasferimento di beni propri nell’ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5.
La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche relative ai periodi di imposta precedenti, come previsto al paragrafo 5, secondo comma.
2. Se i beni sono ceduti senza spedizione o trasporto o se sono spediti o trasportati verso Stati membri diversi dallo Stato membro di identificazione o a partire da essi, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell’IVA e, se del caso, le aliquote IVA applicabili, l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote, e l’IVA totale dovuta per le seguenti cessioni che rientrano nel presente regime speciale, per ciascuno Stato membro verso il quale tali beni sono ceduti senza spedizione o trasporto o nel quale o a partire dal quale tali beni sono spediti o trasportati:
a)
vendite a distanza intracomunitarie di beni;
b)
cessioni di beni, anche da parte di un soggetto passivo che facilita dette cessioni in conformità dell’articolo 14 bis, paragrafo 2, senza spedizione o trasporto o se la spedizione o il trasporto inizia e termina nello stesso Stato membro, ove tali beni siano ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA a norma dell’, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;
c)
cessioni di beni effettuate in conformità degli articoli 36, 37 e 39, ove tali beni siano ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA a norma dell’, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;
d)
cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma degli articoli 16, 18 e 26, a seguito di un trasferimento di beni propri nell’ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5.
In relazione alle cessioni di cui al presente paragrafo, la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro se tali beni sono ceduti senza spedizione o trasporto o nel quale o dal quale tali beni sono spediti o trasportati, ove disponibile.
La dichiarazione IVA riporta le informazioni di cui al presente paragrafo ripartite per Stato membro di consumo.
3. Qualora il soggetto passivo prestatore dei servizi che rientrano nel presente regime speciale disponga di una o più stabili organizzazioni, diverse da quella situata nello Stato membro di identificazione, a partire dalle quali i servizi sono prestati, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell’IVA e, se del caso, le aliquote IVA applicabili, l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l’IVA totale dovuta per tali prestazioni in relazione a ciascuno Stato membro in cui tale soggetto passivo disponga di un’organizzazione, unitamente al numero individuale di identificazione IVA o al numero di registrazione fiscale di tale organizzazione, ripartiti per Stato membro di consumo.
4. Qualora sia necessaria una rettifica della detrazione per i beni trasferiti conformemente al regime speciale previsto nel titolo XII, capo 6, sezione 5, la dichiarazione IVA comprende gli elementi pertinenti che hanno dato luogo alla rettifica e all’IVA dovuta e, per i beni d’investimento, la data di inizio del periodo di rettifica che inizia dopo il trasferimento.
5. Qualora siano necessarie modifiche della dichiarazione IVA fino alla data in cui tale dichiarazione IVA deve essere presentata a norma dell’articolo 369 septies, tali modifiche sono incluse in tale dichiarazione IVA.
Se dopo la data in cui la dichiarazione IVA di un periodo di imposta precedente doveva essere presentata in conformità dell’articolo 369 septies si rendono necessarie modifiche della dichiarazione IVA, le modifiche sono incluse in una dichiarazione IVA di un periodo di imposta successivo entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione IVA iniziale doveva essere presentata in conformità di tale articolo. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro di consumo, il periodo di imposta e l’importo dell’IVA in relazione al quale sono richieste le modifiche.
6. Ai fini del presente articolo, la dichiarazione IVA non comprende le cessioni di beni o le prestazioni di servizi esenti che non conferiscono un diritto a detrazione.»
;
21)
l’articolo 369 septdecies è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:
«e)
lo status di soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto beni in conformità dell’articolo 14 bis, paragrafo 1.»
;
b)
al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera:
«f)
lo status di soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto beni in conformità dell’articolo 14 bis, paragrafo 1.»
;
22)
l’articolo 369 unvicies è sostituito dal seguente:
«Articolo 369 unvicies
1. La dichiarazione IVA reca il numero di identificazione IVA di cui all’articolo 369 octodecies e, per ogni Stato membro di consumo in cui l’IVA è dovuta, il valore totale, al netto dell’IVA, delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per cui l’IVA è divenuta esigibile nel corso del periodo di imposta nonché l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Figurano altresì nella dichiarazione IVA le aliquote IVA applicabili e l’importo totale dell’imposta dovuta, se del caso.
2. Qualora siano necessarie modifiche della dichiarazione IVA fino alla data in cui tale dichiarazione IVA deve essere presentata a norma dell’articolo 369 vicies, tali modifiche sono incluse in tale dichiarazione IVA.
Se dopo la data in cui la dichiarazione IVA di un periodo di imposta precedente doveva essere presentata in conformità dell’articolo 369 vicies si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse in una dichiarazione IVA di un periodo di imposta successivo entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione IVA iniziale doveva essere presentata in conformità di tale articolo. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro di consumo, il periodo di imposta e l’importo dell’IVA in relazione al quale sono richieste le modifiche.»
;
23)
al titolo XII, capo 6, è inserita la seguente sezione:
«SEZIONE 5
REGIME SPECIALE PER I TRASFERIMENTI DI BENI PROPRI
Articolo 369 quinvicies bis
1. Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, si intende per:
a)
“trasferimento di beni propri”: il trasferimento di beni verso un altro Stato membro a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, esclusi i trasferimenti di beni per i quali non vi è pieno diritto a detrazione in tale Stato membro;
b)
“Stato membro di identificazione”: lo Stato membro nel cui territorio il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o, se non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, lo Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), qualora il soggetto passivo non abbia fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, ma disponga ivi di più di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro con una stabile organizzazione in cui il soggetto passivo notifica che intende avvalersi del presente regime speciale. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l’anno civile interessato e per i due anni civili successivi.
Se il soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità e non dispone ivi di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. Qualora vi sia più di uno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, il soggetto passivo indica quale di questi Stati membri debba essere lo Stato membro di identificazione. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l’anno civile interessato e per i due anni civili successivi.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b) e il paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro di identificazione per il presente regime speciale è lo stesso cui si applica il regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, se il soggetto passivo è registrato per tale regime speciale.
Articolo 369 quinvicies ter
Gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi che effettuano trasferimenti di beni propri ad avvalersi del presente regime speciale.
Il presente regime speciale si applica a tutti i trasferimenti di beni propri effettuati da un soggetto passivo registrato ai fini del presente regime speciale.
Articolo 369 quinvicies quater
Un soggetto passivo informa lo Stato membro di identificazione dell’inizio e della cessazione delle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, nonché di eventuali cambiamenti delle stesse a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni necessarie per avvalersi del presente regime speciale. Il soggetto passivo comunica tali informazioni per via elettronica.
Articolo 369 quinvicies quinquies
Un soggetto passivo che si avvalga del presente regime speciale è identificato ai fini dell’IVA per le operazioni imponibili che rientrano in detto regime esclusivamente nello Stato membro di identificazione. Al riguardo lo Stato membro di identificazione utilizza il numero individuale di identificazione IVA già attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi che derivano a tale soggetto passivo dal sistema interno.
Articolo 369 quinvicies sexies
Lo Stato membro di identificazione esclude un soggetto passivo dal presente regime speciale nei casi seguenti:
a)
se il soggetto passivo in questione notifica allo Stato membro di identificazione di non effettuare più trasferimenti di beni propri che rientrano nel presente regime speciale;
b)
se si può altrimenti presupporre che le attività soggette a imposizione di tale soggetto passivo che rientrano nel presente regime speciale siano cessate;
c)
se il soggetto passivo in questione non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;
d)
se il soggetto passivo in questione persiste nella mancata osservanza delle norme relative al presente regime speciale.
Articolo 369 quinvicies septies
Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni mese, indipendentemente dal fatto che siano o non siano stati effettuati trasferimenti di beni che rientrano nel presente regime speciale. La dichiarazione IVA è presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d’imposta cui essa si riferisce.
Articolo 369 quinvicies octies
1. La dichiarazione IVA reca il numero individuale di identificazione IVA di cui all’articolo 369 quinvicies quinquies e, per ciascuno Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasferiti, il valore totale al netto dell’IVA dei trasferimenti che rientrano nel presente regime speciale per i quali il fatto generatore dell’imposta si è verificato nel corso del periodo d’imposta.
La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche previste al paragrafo 3.
2. Se i beni sono spediti o trasportati a partire da Stati membri diversi dallo Stato membro di identificazione, la dichiarazione IVA indica il valore totale al netto dell’IVA dei trasferimenti che rientrano nel presente regime speciale, per ciascuno Stato membro a partire dal quale tali beni sono spediti o trasportati.
La dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro a partire dal quale i beni di cui al primo comma sono spediti o trasportati, ove disponibile. La dichiarazione IVA riporta le informazioni di cui al presente paragrafo ripartite per Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati.
3. Qualora siano necessarie modifiche della dichiarazione IVA fino alla data in cui tale dichiarazione IVA deve essere presentata a norma dell’articolo 369 quinvicies septies, tali modifiche sono incluse in tale dichiarazione IVA.
Se dopo la data in cui la dichiarazione IVA di un periodo di imposta precedente doveva essere presentata in conformità dell’articolo 369 quinvicies septies si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse in una dichiarazione IVA di un periodo di imposta successivo entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione IVA iniziale doveva essere presentata in conformità di tale articolo. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro a partire dal quale o verso il quale i beni sono spediti o trasportati, il periodo di imposta e l’importo imponibile in relazione al quale sono richieste le modifiche.
Articolo 369 quinvicies nonies
1. La dichiarazione IVA è effettuata in euro.
Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nella propria valuta nazionale.
Se per la cessione di beni o la prestazione di servizi sono state utilizzate valute diverse, il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale utilizza, ai fini della dichiarazione IVA, il tasso di cambio applicabile l’ultimo giorno del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
2. La conversione è effettuata in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per tale giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.
Articolo 369 quinvicies decies
Ai fini del presente regime speciale gli acquisti intracomunitari di beni nello Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati sono esenti.
Fatto salvo l’articolo 214, paragrafo 1, gli acquisti intracomunitari di beni di cui al primo comma del presente articolo non danno luogo ad un obbligo di registrazione in conformità dell’articolo 214, paragrafo 1.
Ai fini degli articoli 16, 18, 26, da 185 a 189 e 192, l’esenzione di cui al primo comma del presente articolo è considerata come esercizio del pieno diritto a detrazione dell’IVA che sarebbe dovuta se tale esenzione non fosse applicabile.
Articolo 369 quinvicies undecies
Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non può, per le sue attività imponibili che rientrano in detto regime speciale, dichiarare nella dichiarazione IVA di tale regime speciale l’IVA detraibile a norma dell’articolo 168 negli Stati membri verso i quali o dai quali i beni sono spediti o trasportati.
Fatti salvi l’, punto 1, della direttiva 86/560/CEE e l’, punto 1, l’ e l’, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tali direttive. Ai rimborsi riguardanti i beni o i servizi utilizzati ai fini dei trasferimenti di beni propri contemplati dal presente regime speciale non si applicano l’, paragrafo 2, e l’, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.
Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale e che è tenuto a essere registrato in uno Stato membro per attività che non rientrano nel presente regime speciale effettua le detrazioni dell’IVA corrisposta in detto Stato membro per i beni che gli sono stati ceduti o i servizi che gli sono stati prestati in detto Stato membro nella dichiarazione IVA che deve presentare in conformità dell’articolo 250.
Articolo 369 quinvicies duodecies
1. Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale conserva una documentazione dei trasferimenti di beni propri effettuati nel quadro del presente regime speciale. Tale documentazione è sufficientemente dettagliata da consentire alle autorità fiscali degli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.
2. La documentazione di cui al paragrafo 1 è fornita per via elettronica, su richiesta, allo Stato membro dal quale o verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati e allo Stato membro di identificazione.
Detta documentazione è conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui il trasferimento di beni propri ha avuto luogo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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