Art. 1

Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dall’entrata in vigore della presente direttiva

In vigore dal 11 mar 2025
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dall’entrata in vigore della presente direttiva La direttiva 2006/112/CE è così modificata: 1) all’articolo 143 è inserito il seguente paragrafo: «1 bis.   Ai fini dell’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c bis) del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per introdurre misure speciali volte a evitare talune forme di evasione o elusione fiscale, tra l’altro collegando il numero unico della spedizione al corrispondente numero individuale di identificazione IVA di cui all’articolo 369 octodecies della presente direttiva. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’ del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). La Commissione è assistita dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa istituito dall’articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 (*2). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. (*1)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj)." (*2)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj).»;" 2) all’articolo 218 è aggiunto il paragrafo seguente: «In deroga al primo paragrafo del presente articolo, gli Stati membri possono, alle condizioni da essi stabilite, richiedere ai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio l’obbligo di emettere fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio, diverse da quelle di cui all’articolo 262.» ; 3) all’articolo 232 è aggiunto il paragrafo seguente: «In deroga al primo paragrafo del presente articolo, gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 218, secondo paragrafo, possono stabilire che il ricorso alla fatturazione elettronica da parte dei soggetti passivi stabiliti nel loro territorio non sia subordinato all’accordo del destinatario stabilito nel loro territorio.»
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