Art. 2
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2027
In vigore dal 11 mar 2025
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2027
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1)
l’articolo 14 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 14 bis
1. Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che tale soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto tali beni.
2. Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA a norma dell’, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo, si considera che il soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto tali beni.
Entro il 1o luglio 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione di valutazione sul funzionamento della regola sul fornitore presunto di cui al primo comma e, se del caso, presenta una proposta legislativa per la sua ulteriore proroga.»
;
2)
l’articolo 17 bis è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, il 30 giugno 2028 o anteriormente a tale data, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi;»
b)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«8. Il presente articolo cessa di applicarsi il 30 giugno 2029.»
;
3)
al titolo V, il titolo del capo 3 bis è sostituito dal seguente:
«CAPO 3 bis
Soglia per i soggetti passivi che effettuano talune cessioni di beni di cui all’articolo 33, lettera a), e talune prestazioni di servizi di cui all’articolo 58
»
;
4)
l’articolo 59 quater è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
i servizi sono prestati a una persona che non è un soggetto passivo e che è stabilita, ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a), oppure i beni sono spediti o trasportati dallo Stato membro di cui alla lettera a) in un altro Stato membro; e»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, concede ai soggetti passivi che effettuano cessioni o prestazioni che possono beneficiare delle disposizioni di tale paragrafo il diritto di optare affinché il luogo delle cessioni o delle prestazioni sia determinato conformemente all’articolo 33, lettera a), e all’articolo 58, opzione che, comunque, ha la durata di due anni civili.
L’opzione di cui al primo comma del presente paragrafo si considera esercitata da soggetti passivi registrati nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3.»
;
5)
l’articolo 66 è sostituito dal seguente:
«Articolo 66
1. In deroga agli articoli 63, 64 e 65, gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l’imposta diventi esigibile in uno dei momenti seguenti:
a)
non oltre il momento dell’emissione della fattura;
b)
non oltre il momento dell’incasso del prezzo;
c)
in caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro un termine determinato non posteriore alla data di scadenza del termine di emissione delle fatture imposto dagli Stati membri a norma dell’articolo 222, secondo comma o, qualora lo Stato membro non abbia imposto tale data di scadenza, entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell’imposta.
2. La deroga di cui al paragrafo 1 non si applica alle seguenti cessioni o prestazioni:
a)
le prestazioni di servizi che rientrano nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, se tali prestazioni sono effettuate da un soggetto passivo autorizzato ad avvalersi del regime speciale a norma dell’articolo 359;
b)
le cessioni o le prestazioni che rientrano nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, se tali cessioni o prestazioni sono effettuate da un soggetto passivo autorizzato ad avvalersi di tale regime speciale a norma dell’articolo 369 ter;
c)
le prestazioni di servizi per le quali l’IVA è dovuta dal destinatario a norma dell’articolo 196;
d)
le cessioni o i trasferimenti di beni di cui all’articolo 67, primo paragrafo.»
;
6)
all’articolo 167 bis, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri possono prevedere, nel quadro di un regime opzionale, che il diritto a detrazione di un soggetto passivo per il quale l’IVA diventa esigibile solamente a norma dell’articolo 66, paragrafo 1, lettera b), sia posposto fino al pagamento dell’IVA, al suo fornitore o prestatore, relativa ai beni ceduti o servizi resi a tale soggetto passivo.»
;
7)
all’articolo 226, il punto 7 bis è sostituito dal seguente:
«7 bis)
se l’IVA diventa esigibile al momento dell’incasso in conformità dell’articolo 66, paragrafo 1, lettera b), e il diritto a detrazione sorge nel momento in cui l’imposta detraibile diventa esigibile, la dicitura “contabilità di cassa”»
;
8)
l’articolo 237 è soppresso;
9)
l’articolo 359 è sostituito dal seguente:
«Articolo 359
Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nella Comunità che presta servizi a una persona che non sia un soggetto passivo ad avvalersi del presente regime speciale. Tale regime speciale si applica a tutti i suddetti servizi prestati nella Comunità.»
;
10)
all’articolo 361, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
indirizzo elettronico, inclusi, ove disponibili, i siti web;»
11)
l’articolo 368 è sostituito dal seguente:
«Articolo 368
Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione ai servizi che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni dell’IVA corrisposta negli Stati membri di consumo a norma dell’articolo 168 della presente direttiva. Fatto salvo l’, punto 1, della direttiva 86/560/CEE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tale direttiva. Ai rimborsi riguardanti i beni o i servizi utilizzati ai fini delle prestazioni di servizi contemplate dal presente regime speciale non si applicano l’, paragrafo 2, e l’, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.
Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale e che è tenuto a essere registrato in uno Stato membro per le attività che non rientrano nel presente regime speciale, effettua le detrazioni dell’IVA corrisposta in detto Stato membro in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA che deve presentare a norma dell’articolo 250.»
;
12)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 369 bis bis
La cessione di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, la cessione dell’energia elettrica o la cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, alle condizioni previste all’articolo 39, ove tali cessioni siano effettuate a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA a norma dell’, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo da parte di un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui i beni sono soggetti all’IVA, sono considerate, ai fini dell’applicazione dell’articolo 369 ter, vendite a distanza intracomunitarie di beni fino al 30 giugno 2028.»
;
13)
all’articolo 369 undecies, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni dell’IVA corrisposta negli Stati membri di consumo a norma dell’articolo 168 della presente direttiva. Fatti salvi l’, punto 1, della direttiva 86/560/CEE e l’, punto 1, l’ e l’, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tali direttive. Ai rimborsi riguardanti i beni o i servizi utilizzati ai fini delle cessioni di beni contemplate dal presente regime speciale non si applicano l’, paragrafo 2, e l’, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.»
;
14)
all’articolo 369 quaterdecies è inserito il seguente paragrafo:
«1 bis. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai soggetti passivi soggetti al regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, sezione 2.»
;
15)
l’articolo 369 septdecies è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
indirizzo elettronico e, ove disponibili, siti web;»
b)
al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
indirizzo elettronico e, ove disponibili, siti web;»
16)
all’articolo 369 quatervicies, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni dell’IVA corrisposta negli Stati membri di consumo a norma dell’articolo 168 della presente direttiva. Fatti salvi l’, punto 1, della direttiva 86/560/CEE e l’, punto 1, l’ e l’, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tali direttive. Ai rimborsi riguardanti i beni o i servizi utilizzati ai fini delle cessioni di beni contemplate dal presente regime speciale non si applicano l’, paragrafo 2, e l’, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.»
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