Art. 5
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o luglio 2030
In vigore dal 11 mar 2025
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o luglio 2030
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1)
all’articolo 42, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
l’acquirente abbia soddisfatto gli obblighi di cui all’articolo 262, paragrafo 1, lettera c), relativamente alla cessione per la quale l’imposta è pagabile dall’acquirente o dal destinatario in conformità dell’articolo 197.»
;
2)
all’articolo 138, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:
«1 bis. L’esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l’obbligo, di cui agli articoli 262 e 263, di comunicare i dati sulle operazioni intracomunitarie oppure qualora i dati trasmessi non contengano le informazioni corrette riguardanti la cessione come previsto dall’articolo 264, a meno che egli non possa debitamente giustificare eventuali mancanze secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.»
;
3)
all’articolo 168 è aggiunto il paragrafo seguente:
«Qualora l’operazione sia soggetta agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 271 bis, paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere, in conformità delle condizioni da essi stabilite, che l’acquirente o il destinatario debba avere il diritto di detrarre o recuperare l’IVA dovuta o assolta solo se tale acquirente o destinatario è in possesso di una fattura elettronica emessa conformemente agli obblighi stabiliti dall’articolo 218, paragrafo 3.»
;
4)
l’articolo 217 è sostituito dal seguente:
«Articolo 217
Ai fini della presente direttiva per “fattura elettronica” si intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva e che, almeno per quanto riguarda i dati di cui agli articoli 262 e 271 ter, sia stata emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato che ne consenta il trattamento automatico ed elettronico.»
;
5)
l’articolo 218 è sostituito dal seguente:
«Articolo 218
1. Le fatture elettroniche e i documenti o i messaggi cartacei o in formato elettronico diversi dalle fatture elettroniche devono soddisfare le condizioni stabilite nel presente capo perché siano accettati come fatture.
2. Ai fini della presente direttiva le fatture sono emesse come fatture elettroniche. Tuttavia, gli Stati membri possono accettare documenti o messaggi cartacei o in formato elettronico diversi dalle fatture elettroniche per operazioni non soggette agli obblighi di comunicazione di cui al capo 6.
3. Le fatture elettroniche sono conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). Gli Stati membri possono autorizzare l’uso di altre norme per la fatturazione elettronica con riguardo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio, diverse da quelle di cui all’articolo 262 della presente direttiva.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le fatture elettroniche emesse dai soggetti passivi:
a)
includano le informazioni richieste dalla presente direttiva; e
b)
siano conformi alle norme tecniche richieste in materia di fatturazione elettronica di cui al paragrafo 3.
5. Gli Stati membri autorizzano che il soggetto passivo che emette la fattura o un terzo che agisce a nome e per conto di tale soggetto passivo si conformi alle misure di cui al paragrafo 4.
Gli Stati membri possono inoltre autorizzare l’uso di un portale pubblico, se disponibile.
(*3) Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/55/oj).»;"
6)
all’articolo 222, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall’articolo 138 o per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi per le quali l’IVA è dovuta dal destinatario dei beni o dei servizi a norma degli articoli da 194 a 197, la fattura è emessa entro i dieci giorni successivi a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta.
In caso di pagamento di un acconto anteriore alla cessione di beni o alla prestazione di servizi per le quali l’IVA è dovuta dal destinatario dei beni o dei servizi a norma degli articoli da 194 a 197, la fattura è emessa entro i dieci giorni successivi a quello dell’incasso dell’acconto.»
;
7)
l’articolo 223 è sostituito da quanto segue:
«Articolo 223
Gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi a emettere fatture periodiche che riportino i dettagli di diverse cessioni di beni o prestazioni di servizi separate, purché l’IVA relativa alle cessioni o prestazioni menzionate nella fattura periodica diventi esigibile nello stesso mese di calendario.
Per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi di cui all’articolo 222, le fatture periodiche sono emesse entro i dieci giorni successivi alla fine del mese di calendario cui la fattura periodica si riferisce.
Gli Stati membri possono escludere la possibilità di emettere fatture periodiche in determinati settori a rischio di frodi. Gli Stati membri informano il comitato IVA delle esclusioni attuate.»
;
8)
l’articolo 226 è così modificato:
a)
il punto 11 bis è sostituito dal seguente:
«11 bis)
se l’acquirente o il destinatario è debitore dell’imposta, la dicitura “inversione contabile” e, in caso di cessione di beni per la quale l’acquirente o il destinatario è debitore dell’IVA conformemente all’articolo 197, la dicitura aggiuntiva “operazione triangolare”;»
;
b)
sono aggiunti i punti seguenti:
«16)
nel caso delle fatture rettificative di cui all’articolo 219, il numero sequenziale che identifica la fattura rettificata, di cui al punto 2 del presente paragrafo;
17)
i numeri di conto bancario o i numeri dei conti virtuali del fornitore o prestatore, o qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il conto o i conti del fornitore o prestatore su cui i destinatari della fattura possono procedere al suo pagamento.»
;
9)
l’articolo 232 è sostituito dal seguente:
«Articolo 232
L’emissione, nei confronti di un soggetto passivo o di un ente che non è un soggetto passivo, di una fattura elettronica conforme alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE non è subordinata all’accettazione da parte del destinatario. Tuttavia, per operazioni non soggette agli obblighi di comunicazione di cui al capo 6 del presente titolo, gli Stati membri possono subordinare all’accettazione del destinatario le fatture conformi a tale norma, se tale Stato membro si è avvalso della facoltà di cui all’articolo 218, paragrafo 2 della presente direttiva.
L’emissione, nei confronti di un soggetto passivo o di un ente che non è un soggetto passivo, di una fattura elettronica conforme a un’altra norma o di fatture in formati elettronici diversi dalle fatture elettroniche è subordinata all’accettazione da parte del destinatario. Tuttavia, gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 218, paragrafo 3, possono prevedere che le fatture elettroniche che utilizzano altre norme non devono essere subordinate all’accettazione da parte del destinatario stabilito nel loro territorio.
Gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 221, paragrafo 1, possono subordinare l’emissione di fatture elettroniche o di fatture in formati elettronici diversi dalle fatture elettroniche all’accettazione da parte del destinatario.»
;
10)
all’articolo 233, paragrafo 2, la parte introduttiva è modificata come segue:
«Oltre al tipo di controlli di gestione descritto nel paragrafo 1, costituiscono esempi di tecnologie che assicurano l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto di una fattura elettronica o dei documenti o messaggi in formati elettronici diversi dalle fatture elettroniche:»
;
11)
l’articolo 235 è sostituito dal seguente:
«Articolo 235
Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l’emissione di fatture elettroniche o di documenti o messaggi in formati elettronici diversi dalle fatture elettroniche relativi a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio, a partire da un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento (EU) n. 904/2010.»
;
12)
l’articolo 236 è sostituito dal seguente:
«Articolo 236
In caso di lotti comprendenti una pluralità di fatture elettroniche o di documenti o messaggi in formati elettronici diversi dalle fatture elettroniche trasmessi allo stesso destinatario o messi a sua disposizione, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere menzionate una sola volta, nella misura in cui, per ogni fattura, la totalità delle informazioni sia accessibile.»
;
13)
al titolo XI, capo 6, il titolo è sostituito dal seguente:
«CAPO 6
Obblighi di comunicazione digitale
»
;
14)
al titolo XI, capo 6, dopo il titolo di tale capo è inserito il titolo seguente della sezione 1:
«SEZIONE 1
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DIGITALE PER LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI TRANSFRONTALIERE EFFETTUATE ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ TRA SOGGETTI PASSIVI»
;
15)
l’articolo 262 è sostituito dal seguente:
«Articolo 262
1. Il soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA trasmette i dati di cui all’articolo 264 relativi alle seguenti operazioni:
a)
le cessioni e i trasferimenti di beni effettuati conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, e all’articolo 138, paragrafo 2, lettera c);
b)
gli acquisti intracomunitari di beni effettuati conformemente all’articolo 20 e le operazioni assimilate di cui all’articolo 21 o 22;
c)
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle relative a beni e servizi esenti dall’IVA nello Stato membro in cui l’operazione è imponibile, per le quali l’acquirente o il destinatario è debitore dell’IVA a norma dell’articolo 194, nella misura in cui l’acquirente o il destinatario sia identificato ai fini dell’IVA, o a norma dell’articolo 195, 196 o 197; e
d)
gli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli relativi a beni e servizi esenti dall’IVA nello Stato membro in cui l’operazione è imponibile, per i quali tale acquirente o destinatario è debitore dell’IVA a norma dell’articolo 194, nella misura in cui l’acquirente o il destinatario sia identificato ai fini dell’IVA, o a norma dell’articolo 195, 196, 197 o 204.
2. I dati di cui all’articolo 264 relativamente alle operazioni elencate al paragrafo 1 del presente articolo sono trasmesse allo Stato membro che ha attribuito al soggetto passivo il numero di identificazione IVA utilizzato da tale soggetto passivo per l’operazione cui si riferiscono i dati.
3. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b) del presente articolo, i soggetti passivi registrati nel quadro del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5, non trasmettono dati sui trasferimenti di beni propri o sulle operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari a norma dell’articolo 21 o 22 relative agli stessi beni.
4. Gli Stati membri possono prevedere che i soggetti passivi identificati ai fini dell’IVA non devono trasmettere i dati di cui all’articolo 264 relativamente alle operazioni elencate al primo paragrafo, lettere b) e d) del presente articolo. Gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà notificano tali misure alla Commissione, che informa gli altri Stati membri in merito a quanto segue:
a)
l’adozione della misura prima della sua entrata in vigore; e
b)
la data da cui tale misura non è più applicata, prima di tale data.»
;
16)
l’articolo 263 è sostituito dal seguente:
«Articolo 263
1. I dati di cui all’articolo 264 sono trasmessi per ogni singola operazione di cui all’articolo 262, paragrafo 1, lettere a) e c), dai soggetti passivi tenuti a emettere una fattura relativa alle operazioni di cui a tali lettere, nel momento in cui la fattura viene emessa o avrebbe dovuto esserlo.
Se la fattura di cui al primo comma del presente paragrafo è emessa dall’acquirente dei beni o dal destinatario dei servizi per conto del soggetto passivo tenuto a emettere una fattura, i dati di cui all’articolo 264, sono trasmessi per ogni singola operazione di cui all’articolo 262, paragrafo 1, lettere a) e c), entro cinque giorni dalla data in cui la fattura viene emessa o avrebbe dovuto esserlo.
2. I dati di cui all’articolo 264 sono trasmessi per ogni singola operazione di cui all’articolo 262, paragrafo 1, lettera b) e d), dai soggetti passivi a cui deve essere emessa una fattura relativa alle operazioni di cui a tali lettere entro cinque giorni dal ricevimento della fattura. Gli Stati membri possono prevedere la trasmissione dei dati relativi a tali operazioni qualora la persona a cui deve essere emessa la fattura non la abbia ricevuta in tempo.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i dati sono trasmessi dal soggetto passivo o da un terzo per conto di tale soggetto passivo. Gli Stati membri forniscono i mezzi elettronici per la trasmissione di tali dati.
Gli Stati membri autorizzano la trasmissione di tali dati conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE.
4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il messaggio elettronico comune per la trasmissione dei dati è determinato secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010.»
;
17)
l’articolo 264 è sostituito dal seguente:
«Articolo 264
I dati seguenti sono trasmessi a norma dell’articolo 263:
a)
per le cessioni di beni effettuate a norma dell’articolo 138, paragrafo 1, e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle relative a beni e servizi esenti dall’IVA nello Stato membro in cui l’operazione è imponibile, per le quali l’acquirente o il destinatario è debitore dell’IVA a norma degli articoli da 194 a 197, le informazioni di cui all’articolo 226, punti da 1) a 4) e punti 6), 7), 8), 11), 16), 17), e 11 bis), se del caso;
b)
per i trasferimenti effettuati conformemente all’articolo 138, paragrafo 2, lettera c), le informazioni di cui all’articolo 226, punti da 1) a 4) e punti 6), 7), 8), 11) e 16);
c)
per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati conformemente all’articolo 20 e per le operazioni assimilate ai sensi dell’articolo 22, le informazioni di cui all’articolo 226, punti da 1) a 4) e punti 6), 7), 8), 9), 10), 11), 16), e 17);
d)
per le operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari di beni a norma dell’articolo 21, le informazioni di cui all’articolo 226, punti da 1) a 4) e punti 6), 7), 8), 9), 10), 11), e 16);
e)
per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi, diversi da quelli relativi a beni e servizi esenti dall’IVA nello Stato membro in cui l’operazione è imponibile, per i quali l’acquirente o il destinatario è debitore dell’IVA a norma degli articoli 194, 195, 196, 197 o 204, le informazioni di cui all’articolo 226, punti da 1) a 4) e punti 6), 7), 8), 9), 10), 16), 17), e 15) se del caso.»
;
18)
gli articoli da 265 a 271 sono soppressi;
19)
al titolo XI, capo 6, è aggiunta la sezione 2 seguente:
«SEZIONE 2
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DIGITALE PER LE CESSIONI E PRESTAZIONI A SÉ STESSI E LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE FRA SOGGETTI PASSIVI NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO
Articolo 271 bis
1. Gli Stati membri possono esigere che i soggetti passivi stabiliti o identificati ai fini dell’IVA nel loro territorio trasmettano per via elettronica alle autorità fiscali i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all’articolo 262, effettuate nel loro territorio a sé stessi o ad altri soggetti passivi.
2. Gli Stati membri possono esigere che i soggetti passivi stabiliti o identificati ai fini dell’IVA nel loro territorio trasmettano per via elettronica alle autorità fiscali i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all’articolo 262, effettuate nel loro territorio da sé stessi o da altri soggetti passivi.
Articolo 271 ter
1. Qualora uno Stato membro richieda che i dati siano inviati a norma dell’articolo 271 bis, paragrafo 1, il soggetto passivo tenuto a emettere la fattura, o un terzo per conto di tale soggetto passivo, trasmette tali dati per ogni singola operazione nel momento in cui la fattura viene emessa o avrebbe dovuto esserlo.
Se la fattura è emessa dall’acquirente dei beni o dal destinatario dei servizi per conto del soggetto passivo tenuto a emettere una fattura, i dati di cui all’articolo 271 bis, paragrafo 1, sono trasmessi per ogni singola operazione entro cinque giorni dalla data in cui la fattura viene emessa o avrebbe dovuto esserlo.
2. Qualora uno Stato membro richieda che i dati siano inviati a norma dell’articolo 271 bis, paragrafo 2, il soggetto passivo a cui è stata emessa una fattura, o un terzo per conto di tale soggetto passivo, trasmette tali dati per ogni singola operazione entro cinque giorni dal ricevimento della fattura. Gli Stati membri possono prevedere la trasmissione dei dati relativi a tali operazioni qualora la persona cui deve essere emessa la fattura non la abbia ricevuta in tempo utile.
3. Gli Stati membri autorizzano la trasmissione dei dati delle fatture elettroniche conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE.
Gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione dei dati delle fatture elettroniche utilizzando altri formati di dati diversi dalla norma europea sulla fatturazione elettronica e dal relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE, purché gli altri formati di dati garantiscano l’interoperabilità con tale norma.
4. Gli Stati membri che impongono la trasmissione dei dati a norma dell’articolo 271 bis possono limitare l’applicazione di tale obbligo a determinate categorie di soggetti passivi o a determinati tipi di operazioni. Essi determinano inoltre i dati che devono essere trasmessi.
Articolo 271 quater
Entro il 31 marzo 2033 la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, presenta al Consiglio una relazione intermedia di valutazione sul funzionamento della fatturazione elettronica di cui al capo 3 e degli obblighi di comunicazione digitale nazionali e intracomunitari di cui al presente capo. In tale relazione la Commissione:
a)
valuta gli effetti delle misure sull’efficacia della riscossione dell’IVA e sulla riduzione del divario dell’IVA, sul numero di controlli effettuati dall’amministrazione fiscale, nonché sulla riduzione degli oneri amministrativi e sui risparmi in termini di costi per i soggetti passivi;
b)
valuta gli effetti dell’opzione offerta agli Stati membri all’articolo 262, paragrafo 4, sulle frodi IVA in altri Stati membri e sul funzionamento del VIES centrale;
c)
valuta i problemi tecnici derivanti dall’attuazione delle misure, quali errori, ritardi e omissioni relativi alla trasmissione delle fatture e dei dati;
d)
fa il punto sulle misure e sui servizi messi in atto dagli Stati membri e messi a disposizione dei contribuenti per alleviare i loro oneri amministrativi;
e)
fa il punto sui possibili nuovi sviluppi tecnologici nei settori della fatturazione elettronica e della comunicazione digitale;
f)
valuta di conseguenza la necessità di ulteriori misure e, se lo ritiene necessario, presenta una proposta legislativa appropriata per tali misure.»
;
20)
l’articolo 273 è sostituito dal seguente:
«Articolo 273
Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.
Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma del presente articolo per imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli previsti al capo 3, né per attuare nuovi obblighi generali di comunicazione per singola operazione, relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi oppure all’acquisto di beni e servizi, tra soggetti passivi identificati ai fini dell’IVA all’interno dell’Unione, supplementari rispetto a quelli previsti al capo 6. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi di conservare i dati sulle loro operazioni al fine di comunicarle i dati richiesti per la compilazione e presentazione di una dichiarazione IVA o a fini di audit. Gli Stati membri che, al 1o gennaio 2024, imponevano obblighi generali di comunicazione per singola operazione, relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi diversi da quelli di cui all’articolo 262, possono mantenere tali obblighi di comunicazione fino all’attuazione di un sistema di comunicazione digitale e in tempo reale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi conforme ai requisiti di cui al capo 6, sezione 2.
Gli Stati membri che al 1o gennaio 2024 imponevano obblighi generali di comunicazione per singola operazione per l’acquisto di beni e servizi, diversi da quelli di cui all’articolo 262, possono mantenere tali obblighi di comunicazione fino all’attuazione di un sistema di comunicazione digitale e in tempo reale degli acquisti di beni e servizi conforme ai requisiti di cui al capo 6, sezione 2.
Gli Stati membri possono mantenere l’obbligo per i soggetti passivi di conservare i dati relativi alle loro operazioni al fine di comunicare i dati richiesti per la compilazione e la presentazione di una dichiarazione IVA o a fini di audit.
Gli Stati membri possono imporre obblighi di comunicazione per operazioni diverse da quelle soggette agli obblighi di comunicazione di cui al capo 6.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2025:516:oj#art-5