Art. 23
Protezione dei dati personali
In vigore dal 10 dic 2024
Protezione dei dati personali
1. Ai fini della corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 13 a 19 del regolamento (UE) 2016/679 nella misura necessaria per salvaguardare gli interessi di cui all’, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento, nella misura in cui tali obblighi o l’esercizio di tali diritti possano compromettere detti interessi.
2. Nel trattamento dei dati personali gli intermediari finanziari certificati e le autorità competenti degli Stati membri sono considerati titolari del trattamento, ai sensi dell’, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, nell’ambito delle rispettive attività a norma della presente direttiva.
3. Le informazioni, compresi i dati personali, trattate in conformità della presente direttiva non sono conservate per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità della presente direttiva e in ogni caso conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun titolare del trattamento.
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