Art. 4

Certificato digitale di residenza fiscale (eTRC)

In vigore dal 10 dic 2024
Certificato digitale di residenza fiscale (eTRC) 1.   Gli Stati membri prevedono un processo automatizzato per il rilascio di certificati digitali di residenza fiscale (eTRC) a persone fisiche o a entità ritenute residenti a fini fiscali nella loro giurisdizione. 2.   Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri rilasciano l’eTRC, sulla base delle informazioni di cui l’autorità di rilascio è a conoscenza alla data di rilascio, entro 14 giorni di calendario dalla presentazione della richiesta. L’eTRC è conforme ai requisiti tecnici di cui all’allegato I e contiene le seguenti informazioni: a) se il contribuente è una persona fisica, nome e cognome, data di nascita e numero di identificazione fiscale o, in sua assenza, qualsiasi equivalente funzionale utilizzato a fini fiscali; b) se il contribuente è un’entità, nome, numero di identificazione fiscale o, in sua assenza, qualsiasi equivalente funzionale utilizzato a fini fiscali e, se disponibile, l’identificativo unico europeo (EUID) o identificativo della persona giuridica (LEI) o qualsiasi numero di registrazione della persona giuridica valido per l’intero periodo considerato dall’eTRC; c) l’indirizzo del contribuente; d) la data di rilascio dell’eTRC; e) il periodo considerato; f) l’autorità fiscale che rilascia l’eTRC; g) una o più convenzioni sulla doppia imposizione in base alle quali il contribuente chiede di essere considerato residente a fini fiscali nello Stato membro di emissione, se del caso; h) eventuali informazioni supplementari necessarie per dimostrare la residenza fiscale del contribuente, nella misura in cui l’eTRC non deve essere utilizzato per l’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso all’interno dell’Unione. 3.   L’eTRC: a) copre un periodo non superiore all’ anno solare o all’ esercizio fiscaleper il quale è rilasciato, secondo quanto applicabile nello Stato membro di emissione; e b) è valido per certificare la residenza fiscale del periodo considerato, a meno che lo Stato membro che rilascia l’eTRC non disponga di elementi per dimostrare che la persona cui si riferisce l’eTRC non è residente a fini fiscali nella sua giurisdizione per tutto o parte di tale periodo e che tale Stato membro invalidi, in tutto o in parte, l’eTRC. 4.   Qualora siano necessari più di 14 giorni di calendario per verificare la residenza fiscale di uno specifico contribuente, lo Stato membro informa la persona fisica o l’entità che richiede l’eTRC del tempo supplementare necessario e dei motivi del ritardo. 5.   Gli Stati membri riconoscono l’eTRC rilasciato da un altro Stato membro come prova della residenza fiscale di un contribuente in tale altro Stato membro conformemente al paragrafo 3, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di dimostrare che tale contribuente è residente a fini fiscali nella loro giurisdizione. 6.   Lo Stato membro adotta misure adeguate al fine di imporre a una persona fisica o entità considerata residente a fini fiscali nella sua giurisdizione di informare l’autorità fiscale che emette l’eTRC in merito a qualsiasi modifica che potrebbe incidere sulla validità o sul contenuto dell’eTRC. 7.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre che sia fornito un’eTRC, qualora sia richiesta una prova della residenza fiscale per una persona fisica o un’entità considerata residente a fini fiscali in uno Stato membro per richiedere un’esenzione dalla ritenuta alla fonte o un rimborso rapido allo scopo di ottenere l’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sui dividendi versati per azioni negoziate, o sugli interessi versati per obbligazioni negoziate, se del caso, emesse da un residente nella rispettiva giurisdizione. 8.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici standard per il rilascio dell’eTRC, compreso il regime linguistico, e protocolli tecnici, comprese le norme di sicurezza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’.
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