Art. 22

Valutazione

In vigore dal 10 dic 2024
Valutazione 1.   Entro il 31 dicembre 2032 la Commissione valuta l’impatto dei seguenti sul conseguimento degli obiettivi della presente direttiva: a) i meccanismi di comunicazione di cui all’; e b) la possibilità di non applicare il capo III da parte degli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 3. Entro lo stesso termine la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. 2.   Entro il 31 dicembre 2034, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione esamina e valuta il funzionamento della presente direttiva, compresa l’eventuale necessità di modificare disposizioni specifiche, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati statistici annuali pertinenti di cui al paragrafo 4 per la valutazione della presente direttiva ai fini del miglioramento delle procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte per ridurre la doppia imposizione e contrastare gli abusi fiscali. 4.   La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, un elenco dei dati statistici annuali che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione della presente direttiva, nonché il formato e le condizioni di comunicazione di tali informazioni. 5.   Conformemente alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell’Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicatele in conformità della presente direttiva. 6.   Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma del paragrafo 3 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Le informazioni trasmesse sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalle norme nazionali dello Stato membro che le riceve.
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