Art. 24
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In vigore dal 10 dic 2024
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Lo Stato membro che istituisce e tiene un registro nazionale a norma dell’ informa la Commissione in merito a qualsiasi successiva modifica delle norme che disciplinano tale registro nazionale. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e le aggiorna se necessario.
Storico versioni
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