Art. 25
Recepimento
In vigore dal 10 dic 2024
Recepimento
1. Entro il 31 dicembre 2028, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2030.
Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 3, al momento del recepimento della presente direttiva e che non scelgono di applicare il capo III ne informano la Commissione entro il 31 dicembre 2028. Essi comunicano alla Commissione senza indugio ogni successiva modifica relativa al loro sistema nazionale di esenzione dalla ritenuta alla fonte riguardante le condizioni elencate all’, paragrafo 1, punto 31.
Gli Stati membri di cui al primo comma del presente paragrafo adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al capo III conformemente all’, paragrafo 3, o entro cinque anni dalla quarta pubblicazione consecutiva dei dati da parte dell’ESMA conformemente all’, paragrafo 4, indicando che il rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato di tale Stato membro ha raggiunto o superato la soglia di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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