Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 10 dic 2024
Ambito di applicazione
1. I capi I e IV si applicano a tutti gli Stati membri. Il capo II si applica a tutti gli Stati membri con riguardo a tutte le persone fisiche e a tutte le entità residenti a fini fiscali nella loro giurisdizione.
2. Il capo III diventa applicabile a tutti gli Stati membri che concedono l’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sui dividendi versati per azioni negoziate emesse da un’entità che è residente a fini fiscali nella rispettiva giurisdizione, qualora:
a)
tali Stati membri non dispongano di un sistema completo di esenzione dalla ritenuta alla fonte applicabile a tale ritenuta alla fonte in eccesso; o
b)
il rispettivo rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato, come indicato nelle quattro ultime pubblicazioni dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») disponibili al 31 dicembre 2028, sia pari o superiore all’1,5 % per ciascuno dei quattro anni consecutivi.
3. Uno Stato membro che dispone di un sistema completo di esenzione dalla ritenuta alla fonte applicabile alla ritenuta alla fonte in eccesso sui dividendi versati per azioni negoziate emesse da un residente nella rispettiva giurisdizione può decidere di applicare il capo III se il rispettivo rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato, come indicato nelle quattro ultime pubblicazioni dell’ESMA disponibili al 31 dicembre 2028, è inferiore all’1,5 % per almeno uno dei quattro anni consecutivi.
4. Uno Stato membro applica il capo III entro cinque anni dalla quarta pubblicazione consecutiva dei dati da parte dell’ESMA che indica che il rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato di tale Stato membro è pari o superiore all’1,5 % durante ciascuno dei quattro anni consecutivi.
5. Uno Stato membro che concede l’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sugli interessi versati per obbligazioni negoziate emesse da un residente nella rispettiva giurisdizione può applicare il capo III.
6. Una volta che diventa applicabile a uno Stato membro a norma del paragrafo 2 o 4 del presente articolo, il capo III rimane applicabile a tale Stato membro, indipendentemente dal fatto che le condizioni che hanno attivato la sua applicazione continuino a essere soddisfatte o meno.
Qualora uno Stato membro decida di applicare il capo III a norma del paragrafo 3 del presente articolo, tale scelta è irrevocabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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