Art. 8

Riesame e valutazione dei piani preventivi di risanamento di gruppo da parte dell’autorità di vigilanza del gruppo

In vigore dal 27 nov 2024
Riesame e valutazione dei piani preventivi di risanamento di gruppo da parte dell’autorità di vigilanza del gruppo 1.   Dopo aver consultato le autorità di vigilanza pertinenti che sono membri del collegio delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 248, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE o vi partecipano, l’autorità di vigilanza del gruppo riesamina il piano preventivo di risanamento di gruppo e valuta in che misura soddisfa i requisiti e i criteri di cui all’. La valutazione, effettuata secondo la procedura prevista dall’ e dal presente articolo ed entro il termine stabilito all’, paragrafo 1, tiene conto dell’impatto potenziale delle misure correttive sui contraenti, sull’economia reale e sulla stabilità finanziaria di tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo. 2.   L’autorità di vigilanza di gruppo si adopera per giungere a una decisione congiunta di cui all’ della presente direttiva, nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza, quale istituito conformemente all’articolo 248 della direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne: a) il riesame e la valutazione del piano preventivo di risanamento di gruppo; b) l’opportunità di predisporre un piano preventivo di risanamento su base individuale per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che fanno parte del gruppo, conformemente all’, paragrafo 4 o 5, della presente direttiva; c) l’applicazione delle misure di cui all’, paragrafi 4 e 5, della presente direttiva.
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