Art. 3

Riesame periodico

In vigore dal 23 ott 2024
Riesame periodico 1.   Entro il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni cinque anni o più spesso se nuove e sostanziali scoperte scientifiche, come gli orientamenti rivisti dell’OMS sulla qualità dell’aria, indicano la necessità di farlo, la Commissione riesamina i dati scientifici relativi agli inquinanti atmosferici e ai loro effetti sulla salute umana e sull’ambiente pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di cui all’ e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le principali conclusioni. 2.   Il riesame di cui al paragrafo 1 valuta se le norme applicabili in materia di qualità dell’aria continuino ad essere adeguate per conseguire l’obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente e se debbano essere contemplati altri inquinanti atmosferici. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’, il riesame valuta opzioni e tempistiche per l’allineamento dei parametri di qualità dell’aria agli orientamenti più recenti dell’OMS sulla qualità dell’aria e i più recenti dati scientifici. Il riesame valuta inoltre tutte le altre disposizioni della presente direttiva, comprese quelle sulla proroga del termine per il conseguimento e sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero, e valuta altresì i dati scientifici più recenti, compresi, se del caso, quelli relativi agli inquinanti atmosferici misurati nei supersiti di monitoraggio di cui all’ ma attualmente non inclusi nell’allegato I. Ai fini del riesame, la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi: a) le ultime informazioni scientifiche dei pertinenti organismi dell’Unione, delle organizzazioni internazionali, quali l’OMS e la convenzione dell’UNECE sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, e delle altre pertinenti organizzazioni scientifiche; b) i cambiamenti comportamentali, le politiche di bilancio e gli sviluppi tecnologici che incidono sulla qualità dell’aria e sulla sua valutazione; c) la situazione della qualità dell’aria e i relativi impatti sulla salute umana e sull’ambiente, compresi gli effetti dell’ozono sulla vegetazione negli Stati membri; d) i costi sanitari e ambientali diretti e indiretti associati all’inquinamento atmosferico; e) la natura e l’impatto socioeconomico delle azioni complementari da attuare per conseguire i nuovi obiettivi, nonché un’analisi costi-benefici di tali azioni; f) i progressi compiuti nell’attuazione delle misure nazionali e dell’Unione di riduzione degli inquinanti e nel miglioramento della qualità dell’aria; g) la pertinente legislazione in materia di fonti a livello dell’Unione per i settori e le attività che contribuiscono all’inquinamento atmosferico, compresi i progressi compiuti nell’attuazione di tale legislazione; h) le informazioni pertinenti presentate dagli Stati membri alla Commissione ai fini del riesame; i) l’introduzione da parte dei singoli Stati membri di norme più rigorose in materia di qualità dell’aria conformemente all’articolo 193 TFUE. 3.   L’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nell’esecuzione del riesame. 4.   Se lo ritiene necessario, a seguito del riesame la Commissione presenta una proposta per rivedere le norme in materia di qualità dell’aria o includere altri inquinanti atmosferici. Inoltre, se lo ritiene necessario, la Commissione presenta proposte per introdurre o rivedere ogni pertinente legislazione in materia di fonti al fine di contribuire al conseguimento delle norme riviste proposte in materia di qualità dell’aria a livello dell’Unione. 5.   Se, nel corso del riesame, individua la necessità di ulteriori misure per conseguire le norme applicabili in materia di qualità dell’aria in una zona significativa del territorio dell’Unione, la Commissione può proporre ulteriori azioni da intraprendere a livello dell’Unione.
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