Art. 2
Oggetto
In vigore dal 23 ott 2024
Oggetto
La presente direttiva stabilisce disposizioni relative a:
1)
la definizione e la fissazione di obiettivi di qualità dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente;
2)
la definizione di metodi e criteri comuni per valutare la qualità dell’aria ambiente negli Stati membri;
3)
il monitoraggio della qualità dell’aria ambiente attuale e delle tendenze a lungo termine così come degli effetti delle misure unionali e nazionali sulla qualità dell’aria ambiente;
4)
la garanzia che le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente siano comparabili in tutta l’Unione e messe a disposizione del pubblico;
5)
il mantenimento della qualità dell’aria ambiente, laddove sia buona, e il suo miglioramento negli altri casi;
6)
la promozione di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e le loro autorità e organismi competenti nella lotta contro l’inquinamento atmosferico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:2881:oj#art-2