Art. 5
Responsabilità
In vigore dal 23 ott 2024
Responsabilità
Gli Stati membri designano, ai livelli adeguati, le autorità competenti e gli organismi responsabili:
a)
della valutazione della qualità dell’aria ambiente, compresa la garanzia di un funzionamento e di una manutenzione adeguati della rete di monitoraggio;
b)
dell’approvazione dei sistemi di misurazione (metodi, apparecchiature, reti e laboratori);
c)
della garanzia dell’accuratezza delle misurazioni e del trasferimento e della condivisione dei dati di misurazione;
d)
della promozione dell’accuratezza delle applicazioni di modellizzazione;
e)
dell’analisi dei metodi di valutazione;
f)
del coordinamento, sul proprio territorio, degli eventuali programmi di garanzia della qualità su scala unionale organizzati dalla Commissione;
g)
della cooperazione con gli altri Stati membri e la Commissione, anche per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico transfrontaliero;
h)
della definizione di piani per la qualità dell’aria e di tabelle di marcia per la qualità dell’aria;
i)
della definizione di piani d’azione a breve termine;
j)
della messa a disposizione e del mantenimento di un indice della qualità dell’aria e di altre informazioni pertinenti di interesse pubblico quali specificate nell’allegato X.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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