Art. 5

Responsabilità

In vigore dal 23 ott 2024
Responsabilità Gli Stati membri designano, ai livelli adeguati, le autorità competenti e gli organismi responsabili: a) della valutazione della qualità dell’aria ambiente, compresa la garanzia di un funzionamento e di una manutenzione adeguati della rete di monitoraggio; b) dell’approvazione dei sistemi di misurazione (metodi, apparecchiature, reti e laboratori); c) della garanzia dell’accuratezza delle misurazioni e del trasferimento e della condivisione dei dati di misurazione; d) della promozione dell’accuratezza delle applicazioni di modellizzazione; e) dell’analisi dei metodi di valutazione; f) del coordinamento, sul proprio territorio, degli eventuali programmi di garanzia della qualità su scala unionale organizzati dalla Commissione; g) della cooperazione con gli altri Stati membri e la Commissione, anche per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico transfrontaliero; h) della definizione di piani per la qualità dell’aria e di tabelle di marcia per la qualità dell’aria; i) della definizione di piani d’azione a breve termine; j) della messa a disposizione e del mantenimento di un indice della qualità dell’aria e di altre informazioni pertinenti di interesse pubblico quali specificate nell’allegato X.
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