Art. 7
Regime di valutazione
In vigore dal 23 ott 2024
Regime di valutazione
1. Le soglie di valutazione indicate nell’allegato II si applicano al biossido di zolfo, al biossido di azoto e agli ossidi di azoto, al particolato (PM10 e PM2,5), al benzene, al monossido di carbonio, all’arsenico, al cadmio, al piombo, al nichel, al benzo(a)pirene e all’ozono nell’aria ambiente.
Ciascuna zona è classificata in base alle suddette soglie di valutazione.
2. Gli Stati membri riesaminano la classificazione di cui al paragrafo 1 almeno ogni cinque anni, secondo la procedura di cui al paragrafo 3. Tuttavia, la classificazione è riesaminata con maggiore frequenza nel caso di cambiamenti significativi delle attività che incidano sulla concentrazione nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, piombo, nichel, benzo(a)pirene od ozono.
3. I superamenti delle soglie di valutazione specificate all’allegato II sono determinati sulla base delle concentrazioni del quinquennio precedente per il quale sono disponibili dati sufficienti. Una soglia di valutazione si considera superata se, sul quinquennio precedente, è stata superata durante almeno tre anni non consecutivi.
Se i dati disponibili non coprono il quinquennio, per determinare i superamenti delle soglie di valutazione gli Stati membri possono combinare campagne di misura di breve durata nel periodo dell’anno e nei siti che sono probabilmente rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento con le informazioni ricavate da inventari delle emissioni e con i risultati ottenuti dalle applicazioni di modellizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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