Art. 18
Accesso alle informazioni
In vigore dal 23 ott 2024
Accesso alle informazioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale oppure sulle condizioni e strutture di parcheggio che offrono alle persone con disabilità a norma degli , anche attraverso i loro siti web, se disponibili, o con altri mezzi adeguati.
Ciascuno Stato membro istituisce un sito web nazionale contenente informazioni generali sull’obiettivo e sull’uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, inclusi, se del caso, i riferimenti alle autorità o agli organismi competenti responsabili del rilascio, del rinnovo e della revoca di tale carta o contrassegno. Il sito web contiene inoltre informazioni generali disponibili sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale offerti dalle autorità pubbliche alle persone con disabilità e reindirizza gli utenti a visitare determinati siti web delle autorità pubbliche pertinenti per ottenere informazioni più specifiche. Il sito web può altresì contenere tali informazioni provenienti da operatori privati a livello nazionale.
2. Gli Stati membri incoraggiano inoltre gli operatori privati a rendere pubblicamente disponibili in formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale nonché sulle condizioni e strutture di parcheggio che offrono a norma degli .
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, attraverso i siti web ufficiali delle autorità pubbliche o degli operatori privati, se disponibili, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2019/882.
4. Conformemente al pertinente diritto dell’Unione, ove applicabile, gli operatori dei servizi transfrontalieri di trasporto passeggeri garantiscono che ai passeggeri titolari di una carta europea della disabilità siano offerte o rese disponibili informazioni chiare sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale applicabili alle diverse parti del viaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:2841:oj#art-18