Art. 17
Inosservanza e sanzioni
In vigore dal 23 ott 2024
Inosservanza e sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle misure appropriate, come le sanzioni, conformemente al diritto e alla prassi nazionali, applicabili alle autorità o agli organismi pubblici o agli operatori privati in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l’applicazione di tali disposizioni.
2. Le misure previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono essere accompagnate da misure correttive efficaci.
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