Art. 16
Applicazione e mezzi di ricorso
In vigore dal 23 ott 2024
Applicazione e mezzi di ricorso
1. Gli Stati membri garantiscono che esistono mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto e l’applicazione della presente direttiva.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)
disposizioni in base alle quali, conformemente al diritto e alla prassi nazionali, le persone con disabilità, o i rappresentanti da esse designati che agiscono per loro conto e con il loro consenso o quello del loro tutore legale, possono presentare ricorso contro una decisione delle autorità o degli organismi competenti relativa al rilascio, al rinnovo o alla revoca della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;
b)
disposizioni in base alle quali le persone con disabilità possono, a norma del diritto nazionale, adire gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti in caso di inosservanza degli obblighi o dei diritti di cui alla presente direttiva ealle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva;
c)
disposizioni in base alle quali uno o più dei seguenti organismi, come stabilito dal diritto nazionale, possono adire, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti per conto o a sostegno delle persone con disabilità al fine di proteggerne i diritti, con la loro approvazione, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva:
i)
organismi pubblici;
ii)
associazioni, organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che hanno un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva, come le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.
Storico versioni
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