Art. 18 · Accesso alle informazioni

Art. 18

Accesso alle informazioni

In vigore dal 23 ott 2024
Accesso alle informazioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale oppure sulle condizioni e strutture di parcheggio che offrono alle persone con disabilità a norma degli , anche attraverso i loro siti web, se disponibili, o con altri mezzi adeguati. Ciascuno Stato membro istituisce un sito web nazionale contenente informazioni generali sull’obiettivo e sull’uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, inclusi, se del caso, i riferimenti alle autorità o agli organismi competenti responsabili del rilascio, del rinnovo e della revoca di tale carta o contrassegno. Il sito web contiene inoltre informazioni generali disponibili sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale offerti dalle autorità pubbliche alle persone con disabilità e reindirizza gli utenti a visitare determinati siti web delle autorità pubbliche pertinenti per ottenere informazioni più specifiche. Il sito web può altresì contenere tali informazioni provenienti da operatori privati a livello nazionale. 2.   Gli Stati membri incoraggiano inoltre gli operatori privati a rendere pubblicamente disponibili in formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale nonché sulle condizioni e strutture di parcheggio che offrono a norma degli . 3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, attraverso i siti web ufficiali delle autorità pubbliche o degli operatori privati, se disponibili, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2019/882. 4.   Conformemente al pertinente diritto dell’Unione, ove applicabile, gli operatori dei servizi transfrontalieri di trasporto passeggeri garantiscono che ai passeggeri titolari di una carta europea della disabilità siano offerte o rese disponibili informazioni chiare sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale applicabili alle diverse parti del viaggio.
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