Art. 28

Contratti collettivi e norme specifiche sul trattamento dei dati personali

In vigore dal 23 ott 2024
Contratti collettivi e norme specifiche sul trattamento dei dati personali Gli Stati membri possono stabilire, per legge o mediante contratti collettivi, norme più specifiche per garantire la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali a norma degli , in conformità dell’, paragrafo 1. Gli Stati membri possono consentire alle parti sociali di mantenere, negoziare, concludere e applicare contratti collettivi, in conformità del diritto o delle prassi nazionali, che, nel rispetto della protezione generale dei lavoratori delle piattaforme digitali, stabiliscano modalità relative al lavoro mediante piattaforme digitali che differiscono da quelle di cui agli e, qualora affidino alle parti sociali l’attuazione della presente direttiva a norma dell’, paragrafo 4, da quelle di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:2831:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo