Art. 29

Recepimento e attuazione

In vigore dal 23 ott 2024
Recepimento e attuazione 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 dicembre 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3.   Gli Stati membri, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, adottano misure adeguate per garantire l’effettiva partecipazione delle parti sociali nonché per promuovere e rafforzare il dialogo sociale in vista dell’attuazione della presente direttiva. 4.   Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali l’attuazione della presente direttiva, ove le parti sociali lo richiedano congiuntamente e a condizione che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per poter garantire sempre i risultati ricercati dalla presente direttiva.
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