Art. 27

Divulgazione di informazioni

In vigore dal 23 ott 2024
Divulgazione di informazioni Gli Stati membri provvedono affinché le misure nazionali di recepimento della presente direttiva, unitamente alle pertinenti disposizioni già in vigore relative all’oggetto di cui all’, comprese le informazioni sull’applicazione della presunzione legale, siano portate all’attenzione delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e delle piattaforme di lavoro digitali, comprese le PMI, nonché del pubblico. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite in modo chiaro, intelligibile e facilmente accessibile, anche alle persone con disabilità.
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