Art. 25
Promozione della contrattazione collettiva nel lavoro mediante piattaforme digitali
In vigore dal 23 ott 2024
Promozione della contrattazione collettiva nel lavoro mediante piattaforme digitali
Gli Stati membri, fatta salva l’autonomia delle parti sociali e tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, adottano misure adeguate per promuovere il ruolo delle parti sociali e incoraggiare l’esercizio del diritto alla contrattazione collettiva nel lavoro mediante piattaforme digitali, comprese misure relative alla determinazione della corretta situazione occupazionale dei lavoratori delle piattaforme digitali e ad agevolare l’esercizio dei loro diritti relativi alla gestione algoritmica di cui al capo III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:2831:oj#art-25