Art. 24
Controllo e sanzioni
In vigore dal 23 ott 2024
Controllo e sanzioni
1. L’autorità o le autorità di controllo incaricate di controllare l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 sono altresì responsabili del controllo e del rispetto dell’applicazione degli articoli da 7 a 11 della presente direttiva per quanto concerne le questioni relative alla protezione dei dati, conformemente alle pertinenti disposizioni dei capi VI, VII e VIII del regolamento (UE) 2016/679.
Il limite massimo per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 83, paragrafo 5, di tale regolamento si applica in caso di violazione degli articoli da 7 a 11 della presente direttiva.
2. Le autorità di cui al paragrafo 1 e le altre autorità nazionali competenti cooperano, se del caso, nell’applicazione della presente direttiva nell’ambito delle rispettive competenze, in particolare qualora sorgano questioni relative all’impatto dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. A tal fine, tali autorità scambiano tra loro informazioni pertinenti, comprese quelle ottenute nel quadro di ispezioni o indagini, su richiesta o di propria iniziativa.
3. Le autorità nazionali competenti cooperano attraverso lo scambio di pertinenti informazioni e migliori pratiche sull’attuazione della presunzione legale, con il sostegno della Commissione.
4. Se le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali prestano tale lavoro in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita la piattaforma di lavoro digitale, le autorità competenti di tali Stati membri si scambiano informazioni ai fini dell’applicazione della presente direttiva.
5. Fatta salva l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione di disposizioni della presente direttiva o delle pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, dissuasive e proporzionate alla natura, alla gravità e alla durata della violazione commessa dall’impresa e al numero di lavoratori interessati.
6. In caso di violazioni relative al rifiuto delle piattaforme di lavoro digitali di conformarsi a una decisione giuridica che determina la corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, gli Stati membri prevedono sanzioni, che possono includere sanzioni pecuniarie.
Storico versioni
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