Art. 23
Protezione dal licenziamento
In vigore dal 23 ott 2024
Protezione dal licenziamento
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per vietare il licenziamento o la risoluzione del contratto delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, o l’adozione di misure equivalenti, e ogni misura destinata a preparare il licenziamento, la risoluzione del contratto o l’adozione di misure equivalenti, per il fatto che tali persone abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva.
2. Le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali che ritengono di essere state licenziate, che il loro contratto sia stato risolto o di essere state sottoposte ad azioni con effetto equivalente per il fatto di aver esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva possono chiedere alla piattaforma di lavoro digitale di fornire i motivi debitamente giustificati del licenziamento, della risoluzione del contratto o di qualsiasi azione equivalente. La piattaforma di lavoro digitale fornisce tali motivi per iscritto senza indebito ritardo.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali di cui al paragrafo 2 presentano, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’altra autorità o un altro organo competente, fatti in base ai quali si può presumere che vi siano stati licenziamento, risoluzione del contratto o azione equivalente, incomba alla piattaforma di lavoro digitale dimostrare che il licenziamento, la risoluzione del contratto o la misura equivalente erano basati su motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1.
4. Agli Stati membri non è fatto obbligo di applicare il paragrafo 3 ai procedimenti nei quali l’istruzione dei fatti spetta all’organo giurisdizionale o a un’altra autorità o un altro organo competente.
5. Salvo diversa disposizione degli Stati membri, il paragrafo 3 non si applica ai procedimenti penali.
Storico versioni
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