Art. 26
Non regresso e disposizioni più favorevoli
In vigore dal 23 ott 2024
Non regresso e disposizioni più favorevoli
1. La presente direttiva non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione già riconosciuto ai lavoratori delle piattaforme digitali negli Stati membri, anche in relazione alle procedure stabilite per la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, nonché alle prerogative esistenti dei loro rappresentanti.
2. La presente direttiva lascia impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori delle piattaforme digitali o di promuovere o consentire l’applicazione di contratti collettivi più favorevoli ai lavoratori delle piattaforme digitali, in linea con gli obiettivi della presente direttiva.
3. La presente direttiva lascia impregiudicato ogni altro diritto conferito alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali da altri atti giuridici dell’Unione.
Storico versioni
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