Art. 19
Clausola di riparazione
In vigore dal 23 ott 2024
Clausola di riparazione
1. Non è protetto il disegno o modello registrato che costituisce un componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipende il disegno o modello del componente e che è utilizzato ai sensi dell’, paragrafo 1, al solo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso per ripristinarne l’aspetto originario.
2. Il paragrafo 1 non può essere invocato dal fabbricante o dal venditore di un componente di un prodotto complesso che non abbia debitamente informato i consumatori, mediante un’indicazione chiara e visibile sul prodotto o in un’altra forma appropriata, in merito all’origine commerciale, e all’identità del fabbricante, del prodotto da utilizzare ai fini della riparazione del prodotto complesso, in modo da consentire ai consumatori di scegliere con cognizione di causa tra prodotti concorrenti utilizzabili per la riparazione.
3. Il fabbricante o il venditore di un componente di un prodotto complesso non è tenuto a garantire che i componenti da esso fabbricati o venduti siano, in ultima analisi, effettivamente utilizzati dai consumatori finali al solo scopo di riparazione per ripristinare l’aspetto originario di tale prodotto complesso.
4. Se l’8 dicembre 2024 il diritto interno di uno Stato membro prevede la protezione dei disegni e modelli ai sensi del paragrafo 1, in deroga al paragrafo 1 lo Stato membro continua, fino al 9 dicembre 2032, a prevedere tale protezione per i disegni e modelli la cui registrazione è stata chiesta prima dell’8 dicembre 2024.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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