Art. 18
Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello
In vigore dal 23 ott 2024
Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello
1. I diritti conferiti dal disegno o modello in forza della registrazione non sono esercitati riguardo:
a)
agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
b)
agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
c)
agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici;
d)
agli atti compiuti al fine di identificare o fare riferimento a un prodotto come prodotto del titolare del disegno o modello;
e)
agli atti compiuti a fini di critica, commento o parodia;
f)
all’arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato membro interessato;
g)
all’importazione nello Stato membro interessato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione delle navi e degli aeromobili di cui alla lettera f);
h)
all’esecuzione delle riparazioni sulle navi e sugli aeromobili di cui alla lettera f).
2. Il paragrafo 1, lettere c), d) ed e), si applica solo se gli atti sono compatibili con le corrette prassi commerciali e non pregiudicano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello e, nel caso di cui alla lettera c), se comportano l’indicazione della fonte del prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato.
Storico versioni
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