Art. 17
Presunzione di validità
In vigore dal 23 ott 2024
Presunzione di validità
1. Nell’ambito di azioni per contraffazione si presume, a favore del titolare del disegno o modello registrato, che siano soddisfatti i requisiti di validità giuridica di un disegno o modello registrato di cui agli articoli da 3 a 8, e che il disegno o modello non sia stato registrato in violazione dell’, paragrafo 1, lettera c).
2. La presunzione di validità di cui al paragrafo 1 è confutabile con qualsiasi mezzo procedurale disponibile nella giurisdizione dello Stato membro interessato, comprese le domande riconvenzionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:2823:oj#art-17