Art. 16
Diritti conferiti dal disegno o modello
In vigore dal 23 ott 2024
Diritti conferiti dal disegno o modello
1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.
2. Possono essere in particolare vietati a norma del paragrafo 1:
a)
la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato;
b)
l’importazione o l’esportazione di un prodotto di cui alla lettera a);
c)
la detenzione di un prodotto di cui alla lettera a) per i fini di cui alle lettere a) e b);
d)
la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la condivisione o la distribuzione ad altri di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello al fine di consentire la fabbricazione di un prodotto di cui alla lettera a).
3. Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di vietare a terzi di introdurre nello Stato membro in cui il disegno o modello è registrato, nel corso di scambi commerciali, prodotti provenienti da paesi terzi che non sono immessi in libera pratica in tale Stato membro, se il disegno o modello è incorporato in tali prodotti o ad essi applicato in modo identico o se il disegno o modello non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tali prodotti e non è stata rilasciata l’autorizzazione del titolare del diritto.
Il diritto di cui al primo comma del presente paragrafo si estingue qualora, durante il procedimento per determinare l’eventuale contraffazione del disegno o modello registrato, avviato conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del disegno o modello registrato non ha il diritto di vietare l’immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.
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