Art. 14

Cause di nullità

In vigore dal 23 ott 2024
Cause di nullità 1.   Se il disegno o modello è stato registrato, il relativo diritto è dichiarato nullo in una delle situazioni seguenti: a) il disegno o modello non è un disegno o modello ai sensi dell’, punto 3); b) il disegno o modello non possiede i requisiti di cui agli articoli da 3 a 8; c) il disegno o modello è stato registrato in violazione dell’, paragrafo 1, lettera c), oppure dell’, paragrafo 2); d) alla luce di una decisione dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente, il titolare del disegno o modello non è legittimato secondo la legge dello Stato membro interessato; e) il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato divulgato prima o dopo la data di deposito della domanda o, quando si rivendichi la priorità, prima o dopo la data di priorità del disegno o modello, e che sia protetto a decorrere da una data precedente alla data di deposito della domanda o, quando si rivendichi la priorità, prima o dopo la data di priorità del disegno o modello: i) mediante disegno o modello dell’UE registrato o relativa domanda, fatta salva la registrazione; ii) mediante disegno o modello registrato dello Stato membro interessato o relativa domanda, fatta salva la registrazione; iii) mediante disegno o modello registrato a norma di accordi internazionali aventi efficacia nello Stato membro interessato o relativa domanda, fatta salva la registrazione; f) in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo e il diritto dell’Unione o la legge dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l’uso; g) il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dal diritto d’autore dello Stato membro interessato. 2.   Se il disegno o modello è stato registrato, gli Stati membri possono disporre che sia dichiarata la nullità del diritto su tale disegno o modello qualora esso contenga una riproduzione totale o parziale di elementi appartenenti al patrimonio culturale che rivestono un interesse nazionale. 3.   Le cause di nullità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere invocate da: a) qualsiasi persona fisica o giuridica; o b) qualsiasi gruppo o organismo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori, se tale gruppo o organismo ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio a norma della legislazione ad esso applicabile. 4.   La causa di nullità di cui al paragrafo 1, lettera c), può essere invocata esclusivamente dalla persona o dall’ente interessato dall’utilizzazione impropria. 5.   La causa di nullità di cui al paragrafo 1, lettera d), può essere invocata esclusivamente dal titolare del disegno o modello legittimato secondo la legge dello Stato membro interessato. 6.   Le cause di nullità di cui al paragrafo 1, lettere e), f) e g), possono essere invocate esclusivamente: a) dal richiedente o dal titolare del diritto anteriore; b) dalle persone legittimate secondo il diritto dell’Unione o la legge dello Stato membro interessato a esercitare il diritto; c) da un licenziatario autorizzato dal titolare del diritto anteriore. 7.   Non si può dichiarare la nullità del diritto su un disegno o modello registrato se il richiedente o il titolare di un diritto di cui al paragrafo 1, lettere da e), f) e g), ha dato espressamente il suo consenso alla registrazione del disegno o modello prima della presentazione della domanda di dichiarazione di nullità o della domanda riconvenzionale. 8.   Si può dichiarare la nullità del diritto su un disegno o modello anche dopo che esso si è estinto o è stato oggetto di rinuncia.
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