Art. 14
Cause di nullità
In vigore dal 23 ott 2024
Cause di nullità
1. Se il disegno o modello è stato registrato, il relativo diritto è dichiarato nullo in una delle situazioni seguenti:
a)
il disegno o modello non è un disegno o modello ai sensi dell’, punto 3);
b)
il disegno o modello non possiede i requisiti di cui agli articoli da 3 a 8;
c)
il disegno o modello è stato registrato in violazione dell’, paragrafo 1, lettera c), oppure dell’, paragrafo 2);
d)
alla luce di una decisione dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente, il titolare del disegno o modello non è legittimato secondo la legge dello Stato membro interessato;
e)
il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato divulgato prima o dopo la data di deposito della domanda o, quando si rivendichi la priorità, prima o dopo la data di priorità del disegno o modello, e che sia protetto a decorrere da una data precedente alla data di deposito della domanda o, quando si rivendichi la priorità, prima o dopo la data di priorità del disegno o modello:
i)
mediante disegno o modello dell’UE registrato o relativa domanda, fatta salva la registrazione;
ii)
mediante disegno o modello registrato dello Stato membro interessato o relativa domanda, fatta salva la registrazione;
iii)
mediante disegno o modello registrato a norma di accordi internazionali aventi efficacia nello Stato membro interessato o relativa domanda, fatta salva la registrazione;
f)
in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo e il diritto dell’Unione o la legge dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l’uso;
g)
il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dal diritto d’autore dello Stato membro interessato.
2. Se il disegno o modello è stato registrato, gli Stati membri possono disporre che sia dichiarata la nullità del diritto su tale disegno o modello qualora esso contenga una riproduzione totale o parziale di elementi appartenenti al patrimonio culturale che rivestono un interesse nazionale.
3. Le cause di nullità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere invocate da:
a)
qualsiasi persona fisica o giuridica; o
b)
qualsiasi gruppo o organismo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori, se tale gruppo o organismo ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio a norma della legislazione ad esso applicabile.
4. La causa di nullità di cui al paragrafo 1, lettera c), può essere invocata esclusivamente dalla persona o dall’ente interessato dall’utilizzazione impropria.
5. La causa di nullità di cui al paragrafo 1, lettera d), può essere invocata esclusivamente dal titolare del disegno o modello legittimato secondo la legge dello Stato membro interessato.
6. Le cause di nullità di cui al paragrafo 1, lettere e), f) e g), possono essere invocate esclusivamente:
a)
dal richiedente o dal titolare del diritto anteriore;
b)
dalle persone legittimate secondo il diritto dell’Unione o la legge dello Stato membro interessato a esercitare il diritto;
c)
da un licenziatario autorizzato dal titolare del diritto anteriore.
7. Non si può dichiarare la nullità del diritto su un disegno o modello registrato se il richiedente o il titolare di un diritto di cui al paragrafo 1, lettere da e), f) e g), ha dato espressamente il suo consenso alla registrazione del disegno o modello prima della presentazione della domanda di dichiarazione di nullità o della domanda riconvenzionale.
8. Si può dichiarare la nullità del diritto su un disegno o modello anche dopo che esso si è estinto o è stato oggetto di rinuncia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:2823:oj#art-14