Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 ott 2024
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)
«ufficio»: l’ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro o l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale ai quali è affidata la registrazione dei disegni e modelli;
2)
«registro»: il registro dei disegni e modelli tenuto da un ufficio;
3)
«disegno o modello»: l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche, in particolare le linee, i contorni, i colori, la forma, la struttura superficiale e/o i materiali, del prodotto stesso e/o della sua decorazione, compresi il movimento, le transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche;
4)
«prodotto»: qualsiasi oggetto industriale o artigianale diverso da un programma informatico, indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o sia reso in forma non fisica, compresi:
a)
gli imballaggi, gli assortimenti di articoli, la disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno e i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso;
b)
le opere o i simboli grafici, i loghi, i motivi decorativi per superfici, i caratteri tipografici e le interfacce grafiche utente;
5)
«prodotto complesso»: un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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