Art. 3
Requisiti per la protezione
In vigore dal 23 ott 2024
Requisiti per la protezione
1. Gli Stati membri proteggono i disegni e modelli esclusivamente mediante la registrazione di tali disegni e modelli e conferiscono ai loro titolari diritti esclusivi secondo la presente direttiva.
2. I disegni e modelli sono protetti se sono nuovi e hanno carattere individuale.
3. Il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e con carattere individuale soltanto:
a)
se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo; e
b)
se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.
4. Per «normale utilizzazione» ai sensi del paragrafo 3, lettera a), s’intende l’utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.
Storico versioni
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