Art. 3

Requisiti per la protezione

In vigore dal 23 ott 2024
Requisiti per la protezione 1.   Gli Stati membri proteggono i disegni e modelli esclusivamente mediante la registrazione di tali disegni e modelli e conferiscono ai loro titolari diritti esclusivi secondo la presente direttiva. 2.   I disegni e modelli sono protetti se sono nuovi e hanno carattere individuale. 3.   Il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e con carattere individuale soltanto: a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo; e b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità. 4.   Per «normale utilizzazione» ai sensi del paragrafo 3, lettera a), s’intende l’utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.
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