Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 23 ott 2024
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica: a) ai disegni e modelli registrati presso gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri; b) ai disegni e modelli registrati presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale; c) ai disegni e modelli registrati a norma di accordi internazionali aventi efficacia in uno Stato membro; d) alle domande di registrazione di disegni e modelli di cui alle lettere a), b) e c). 2.   Ai fini della presente direttiva, la registrazione comprende altresì la pubblicazione conseguente al deposito di un disegno o modello presso l’ufficio della proprietà industriale di uno Stato membro in cui tale pubblicazione ha l’effetto di far sorgere un diritto su tale disegno o modello.
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